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Riceviamo e pubblichiamo, pur non trattandosi di rettifica e, quindi, di non applicazione della legge sulla stampa, ma di soggettiva interpretazione della sentenza, quanto trasmesso dall’avv. Maria Grazia Corio

Richiesta di rettifica ai sensi  dell’art. 8 Legge 47/1948 e dell’art. 32 quinquies del D.lgs 31.7.2005 n. 177 – nota Lega con Salvini del 13.12.2019 dal titolo “ROSARNO, il Consigliere Cusato attaccato dal giornalista Agostino Pantano che viene, però, condnnato dal Tribunale di palmi per diffamazione”.

 

In relazione al comunicato stampa di cui all’oggetto, diramato da tre componenti del gruppo consiliare “Lega con Salvini” e nell’interesse del mio cliente Agostino Pantano, mi corre l’obbligo di rilevare alcune macroscopiche inesattezze. 

In particolare non corrisponde al vero quanto testualmente affermato nella nota e cioè che “Il

Tribunale di Palmi, con la sentenza n. 1106 del 05 dicembre 2019 ha accolto la domanda civile avanzata dal Consigliere Comunale Enzo Cusato ritenendo il post inserito su Facebook dal menzionato giornalista del tutto diffamatorio. 

In realtà il Tribunale ha solo «parzialmente» accolto la domanda civile avanzata dal sig. Cusato rilevando, peraltro, l’assenza di danni morali e patrimoniali derivanti dal comportamento del

Dott. Pantano: “Parte attrice non allega pregiudizi che possano in concreto essere risarcibili. Parte attrice allega semplicemente di aver subito danni patrimoniali e non senza identificarli […] L’attore non ha specificamente allegato e provato che la notizia di stampa lo ha posto in una situazione di disagio e patema d’animo invocato solo genericamente..”. Né risulta nel corpo della sentenza la qualificazione della condotta come diffamatoria ma si parla di semplice violazione della privacy dovuta alla divulgazione di atti riservati.

Altrettanto infondata e del tutto errata è la successiva testuale affermazione “Su tali presupposti il Tribunale condannava il Pantano alla rettifica e/o rimozione del post”. In realtà il Dott. Pantano dovrà solo integrare il post del 19 marzo 2018 pubblicando stralcio della sentenza di condanna  e “stralcio della relazione della Prefettura di Reggio Calabria, del 27 novembre 2008 prot, n. 1892/2008/ Segr. Sic., con l’indicazione che lo stesso viene pubblicato ad integrazione del post del 19 marzo 2018 dove è stato menzionato il Cusato.”, si legge testualmente nella sentenza

Ulteriore e doverosa precisazione è relativa al vizio di illogicità e contraddittorietà contenuto nella sentenza del Tribunale di Palmi n. 1106 del 05 dicembre 2019, che si farà valere nelle sedi opportune, la quale, in un primo momento, definisce atti riservati, dunque non divulgabili, sia la relazione della Prefettura che la sentenza di condanna per omessa custodia di armi a carico del Cusato e, successivamente, condanna lo stesso giornalista all’integrazione del post proprio mediante la pubblicazione dello stralcio di entrambi gli atti (integrazione non richiesta, peraltro, da parte attrice). 

Vi chiedo dunque di voler provvedere, ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948 e dell’art. 32 quinquies del D.lgs 31.7.2005 n. 177, alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si riferisce.  Cordiali saluti.

 

Gioia Tauro 17.12.2019

 

Avv. Grazia Maria Corio