Polistena, per l’acqua pubblica contro ogni privatizzazione
Premesso che:
o È in atto un disegno di privatizzazione dell’acqua e dei servizi pubblici essenziali esteso a
tutti i livelli territoriali;
o La disciplina che regolamenta la materia è affidata dalla Costituzione alla legislazione
dello Stato che tuttavia nel tempo ha espressamente delegato le Regioni e gli enti locali a
compiere sul territorio scelte verso il libero mercato e la concorrenza, diametralmente
opposte agli interessi e ai bisogni della popolazione;
o Recentemente il “DDL concorrenza” è diventato legge il 5 agosto 2022 n. 118 aprendo la
strada ad una nuova disciplina per l’attuazione di tale disegno che ancora non è compiuto
totalmente, considerato pure che si attende l’approvazione di specifici decreti delegati che
potrebbero novellare la materia.
Considerato che:
o La Regione Calabria, ignorando completamente l’evoluzione ulteriore della normativa in
corso, che sicuramente non si distacca dall’impianto della deriva delle privatizzazioni, ma
che potrebbe introdurre nuovi indirizzi alla governance dei bacini territoriali per la
gestione associata dei servizi pubblici come l’idrico, ha approvato nell’aprile scorso, la
legge n. 10 del 2022;
o La legge regionale n. 10 del 2022 e ss.mm. ha accelerato il vecchio processo avviato dalle
Giunte e Consigli regionali precedenti di esternalizzazione dei servizi pubblici
fondamentali, senza minimamente considerare però i mutamenti normativi in corso;
o Il 28 dicembre u.s. è stata convocata dal Presidente della Regione Calabria una riunione
con i Sindaci calabresi e successivamente il Commissario Straordinario della neonata
“Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria”, dott. Gualtieri, ha emanato un decreto
n. 60 del 30 dicembre 2022 con cui sono definite le procedure di subentro nella gestione
del ciclo idrico della società SORICAL SPA;
o Tale decreto prefigura uno scenario di cronoprogramma e nell’allegato alcune norme che
fra le altre cose avocano all’Autorità la competenza all’incasso delle bollette lasciando
però in capo ai Comuni la fatturazione dei ruoli.
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Rilevato che:
o Sulla gestione dei servizi pubblici locali, il 12-13 giugno 2011 si è svolto un referendum,
attraverso il quale la maggioranza del popolo italiano si è pronunciata contro la
privatizzazione dell’acqua pubblica, dei beni/servizi comuni fondamentali ad assicurare la
vita della popolazione;
o Ciononostante il legislatore del 2011, ignorando la volontà popolare, ha cercato di
neutralizzare gli effetti del referendum approvando contestualmente un decreto-legge poi
convertito in legge 14 settembre n. 148/2011 e cercando così di salvare lo scellerato
disegno di privatizzazione dei servizi pubblici attraverso la riorganizzazione degli
ambiti/bacini territoriali ottimali su base provinciale;
Ritenuto che:
o Ai sensi dell’art. 3 del TUEL i Comuni, definiti quali enti locali che rappresentano la
propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo, hanno autonomia
statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nei
limiti di legge e, ai sensi dell’art. 13 del TUEL “spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico”;
o Proprio per la funzione “costituzionale” assegnata ai Comuni il combinato disposto di tali
norme appare inconciliabile e ogni norma che avoca a livelli sovraordinati la gestione dei
servizi locali attraverso le c.d. “multiutility”, costituisce pregiudizio per le
Amministrazioni locali nell’organizzazione, gestione, erogazione delle funzioni essenziali
che dovranno per forza soggiacere alle logiche concorrenziali di mercato.
Valutato che:
o La privatizzazione dei servizi pubblici fondamentali come il servizio idrico nell’attuale
scenario politico internazionale, rappresenta un sicuro danno ai cittadini che come per
l’energia elettrica dovranno di conseguenza subire rincari sulla tariffazione e aumenti
salatissimi;
o La gestione integrata e associata del ciclo idrico, come per i rifiuti, implica infatti
l’esternalizzazione del servizio a gestori unici (multinazionali???) che badano al profitto e
non ai bisogni primari della popolazione;
o Tant’è vero che l’articolo 1 comma f) del “declaratoria” allegata al decreto n. 60 del
Commissario Straordinario stabilisce una maggiorazione eventuale automatica rispetto
alle tariffe del 2022 del 10,5% ma nessuna possibilità di diminuzione della stessa;
o Non si comprende inoltre cosa dovranno fare i Comuni, se continuare a contabilizzare i
residui attivi e passivi derivanti dalla gestione del servizio avvenuta negli anni in
autoproduzione. Debiti e crediti saranno cancellati dai bilanci o rimarranno nella pancia
degli enti?
Sottolineato che la legge regionale n. 10/2022 e ss. mm.:
o Risulta pertanto uno strumento già superato, poiché in attesa di approvazione dei decreti
delegati come stabilito dall’art 8 della legge n. 118/2022, sarebbe ragionevole e più
prudente attendere il completamento della disciplina normativa di settore ancora in
disordine ed in fase di assestamento;
o Stabilisce un unico Ambito regionale per la gestione dei servizi sotto l’egida
dell’“Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria”, sottraendo così la maggior
parte degli enti territoriali, Comuni, Province, Città Metropolitane al governo ed al
controllo sui servizi fondamentali che pure secondo le linee guida dello Stato avrebbero
potuto salvarsi da questa imposizione dimostrando l’efficienza e la c.d. virtuosità del
servizio in autoproduzione;
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o Le norme presenti nella legge regionale 10 appaiono infine in contrasto, a proposito di
ambiti e bacini territoriali ottimali con le indicazioni della legge 14 settembre 2011 n. 148
art 3-bis che così recita “La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma
deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono
individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale,
motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e
in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31
maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo
associato e già costituito ai sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”
o Quanto sopra contraddice con quanto compiuto negli anni precedenti dalla Regione in
tema rifiuti, ovvero con la costituzione di ambiti di dimensione provinciale corrispondenti
ai confini rispettive delle cinque province calabresi.
Sottolineato altresì che:
o l’articolo 8 LEGGE 5 agosto 2022, n. 118 stabilisce che il Governo è delegato adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di
riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite
l’adozione di un apposito testo unico indicando fra i criteri direttivi:
➢ adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale
a rete di cui all’articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi
pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e
tenuto conto dell’industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione
della disciplina relativa alla gestione e all’organizzazione del servizio idonea ad
assicurarne la qualità e l’efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al
mercato;
➢ previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di
una motivazione qualificata, da parte dell’ente locale, per la scelta o la conferma del
modello dell’autoproduzione ai fini di un’efficiente gestione del servizio, che dia conto
delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti,
alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonche’ agli obiettivi di
universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano
tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni
in autoproduzione;
➢ previsione che l’obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista
dall’articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul
piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento
dell’autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
➢ razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari,
anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra
autorità indipendenti ed enti locali;
➢ coinvolgimento e intesa in sede di Conferenza unificata delle Regioni, pareri, per i
profili di competenza, dell’ARERA, partecipazione di enti e associazioni del terzo
settore anche al fine del mantenimento delle clausole sociali.
Ricordato che l’Amministrazione Comunale di Polistena:
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▪ ha sempre cercato di mantenere i servizi essenziali “in autoproduzione” favorendo così la
stabilizzazione di lavoratori ex di pubblica utilità e socialmente utili per assicurare la
corretta erogazione, il cui costo del lavoro è in parte sostenuto dai bilanci degli enti locali;
▪ ha compiuto scelte e investimenti per assicurare la tendenziale autosufficienza
dell’approvvigionamento idrico, minimizzando la spesa per l’acqua nei confronti di
Sorical spa;
▪ ha così garantito la piena efficienza delle fonti di captazione idrica h24 e per evitare la
carenza nella stagione più calda a Polistena si è recentemente realizzato un pozzo
nell’abitato di monte investendo risorse aggiuntive nel bilancio 2022 per il collegamento
nel serbatoio generale;
▪ ha calmierato la tariffazione abbattendo il costo dei ruoli idrici;
▪ non ha mai aderito a società consortili (SORICAL SPA) con qualifica di gestore unico dei
servizi d’ambito;
Per le ragioni sopra espresse, in ragioni delle battaglie compiute sempre a
tutela dei cittadini contro le politiche di privatizzazione dei servizi
fondamentali come, acqua, gas, rifiuti; al fine di proteggere il lavoro dei
dipendenti inquadrati negli organici del comune preposti all’assolvimento
delle medesime funzioni, nonché i consumatori finali destinatari di sicuri
rincari che dovranno coprire i profitti e gli investimenti del gestore unico,
CHIEDE
➢ la moratoria di ogni procedura in corso relativa all’istituzione
dell’“Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria” che prefigura la
privatizzazione dei servizi fondamentali, primo fra tutti quello idrico con
sottrazione del governo, del controllo, della gestione del ciclo idrico agli
enti locali e territoriali e dunque anche al Comune di Polistena.
DA MANDATO
➢ al responsabile del settore Affari Generali del Comune a valutare,
insieme al servizio legale, ogni possibile profilo di incostituzionalità e di
illegittimità della legge regionale n. 10/2022 con la conseguenza di
riservarsi l’opposizione per via giudiziaria, in particolare ricorrendo
avverso il decreto n. 60 del 30 dicembre 2022, con la censura di tutti i
profili che spogliano gli enti locali di prerogative e competenze proprie.
TRASMETTE
➢ La presente deliberazione all’attenzione delle Autorità nazionali e
regionali, Ministero competente, Presidente della Regione ed organi di
Governo e gestione, Consiglio Regionale, S.E. Prefetti di Catanzaro e di
Reggio Calabria, Sindaco Metropolitano f.f. di Reggio Calabria