Il Piria di Rosarno finalista al concorso un” Giorno in Senato”
Grande entusiasmo tra i ragazzi del Piria di Rosarno finalisti con il disegno di legge pubblicato sulla piattaforma Senato Ragazzi LAB nell’ambito del concorso “Un giorno in Senato” per l’anno scolastico 2017-2018.
Il Piria ha proposto a livello nazionale il disegno di legge Disposizioni in materia di apologia mafiosa, nell’ambito del progetto “Un giorno in Senato”,coordinato dalla preside Mariarosaria Russo,dalle prof.sse Eleonora Contartese,Ivana Malara,Katya Fassari Gli studenti della classe terza D del Liceo Scientifico saranno impegnati fino al 19 maggio con i lavori nella piattaforma SenatoLab utile a stimolare la partecipazione consapevole dei meccanismi di formazione di una legge e delle mediazioni che possono scaturire da un dibattito in Senato. Dopo aver completato il primo step co-firmando il Disegno di legge, essi saranno impegnati nella proposta di eventuali emendamenti e nella votazione finale. Con il supporto tecnico del Senato,del Miur,della preside e delle docenti, gli studenti stanno preparando la presentazione per la discussione durante le giornate di formazione a Palazzo Madama.
Il Ddl,dichiara la preside Russo, potrebbe divenire legge e sarebbe un ulteriore traguardo di una scuola che in questi anni ha dato prova che la rivoluzione passa soprattutto dalle aule scolastiche .
Di seguito il Ddl:
SENATO DELLA REPUBBLICA
Disegno di legge: Disposizioni in materia di apologia mafiosa.
Considerare reato l’apologia mafiosa che influenza negativamente le coscienze di donne e uomini adulti e dei giovani cittadini del domani, attraverso l’esaltazione di falsi miti.
Breve relazione introduttiva:
Onorevoli Senatori! Il presente disegno di legge si ispira alla libertà di manifestazione del pensiero che non può ritenersi assoluta, ma deve trovare limiti nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nell’esigenza di prevenire o far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui salvaguardia costituisce una finalità essenziale del sistema. Ha la specifica finalità di abbattere i falsi miti della mafia e di ritenere reato l’apologia della mafia attraverso l’esaltazione positiva di atteggiamenti e linguaggi tipici della cultura mafiosa, siano essi codici segreti, crittografati, norme-non norme fatte spesso da un linguaggio comprensibile soltanto ad una cerchia, ma efficace sull’opinione pubblica. Con detto disegno si intende anche procedere a diffondere una nuova cultura di trasparenza delle coscienze e degli open data della pubblica amministrazione, per contrastare l’illegalità e la corruzione e pervenire al vero concetto di legalità, sia in ambito locale quanto in quello nazionale; in tal senso si consente ai cittadini di recuperare un rapporto più consapevole e rispettoso verso le istituzioni, che tutelando la legalità e contrastando i falsi miti della mafia o delle mafie, costituiscono un baluardo per la protezione della libertà dell’uomo e del cittadino. I falsi miti della mafia o delle mafie stanno occupando le menti di molti giovani che si lasciano influenzare dai media in una maniera sempre più distorta. La riproduzione di fotografie, audiovisivi inneggianti ad atteggiamenti mafiosi, che appaiono spesso sui media e nello specifico sui social media, non soltanto su quelli più noti ma anche su quelli di ultima creazione, stanno creando una realtà non veritiera che tende ad influire e a plasmare le menti dei cittadini alterandone il concetto dell’onestà e della correttezza oltre ad incitare alla violenza. Molti termini afferenti i linguaggi della cultura mafiosa stanno diventando di uso comune tra i giovani che li utilizzano per dimostrare la supremazia sui coetanei e per apparire “potenti” agli occhi di chi si intimorisce. Sia l’apologia, l’istigazione e la propaganda volte alla persuasione e al convincimento della positività dell’atteggiamento mafioso vanno pertanto condannati. I media sono tenuti invece a formare un’opinione pubblica avvertita e consapevole della falsa ideologia mafiosa. La libertà del pensiero non può più essere invocata quando l’espressione del pensiero si attua mediante una offesa a beni e diritti che meritano di essere tutelati. Pertanto, riconoscendo la differenza dei termini “apologia”, istigazione e propaganda, e, tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 414 “istigazione a delinquere” e 302 – 303 c.p., la proposta del disegno di legge di considerare reato il fenomeno dell’apologia mafiosa si potrà concretizzare soltanto con la sua conversione in legge.
Art. 1
(Finalità)
La presente legge ispirandosi al principio costituzionale sancito all’art. 21 della Costituzione italiana, che include la libertà di manifestazione del pensiero, con qualsiasi mezzo, fra i diritti individuali di libertà, agli artt. 414-302-303 c.p., punisce chiunque fa apologia della mafia attraverso l’esaltazione positiva di atteggiamenti e linguaggi tipici della cultura mafiosa e chiunque pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi della cultura mafiosa oppure le finalità antidemocratiche proprie del mafia esercitando una forza di suggestione e di persuasione tale da poter stimolare la commissione di altri fatti criminosi, corrispondenti o similari a quello esaltato.
Art. 2
(Divieto di pubblicazione)
La legge vieta qualsiasi pubblica esposizione di fotografie, materiale audiovisivo e messaggi radiofonici che riproducano un’immagine edificante dell’identità mafiosa.
1. È vietata la pubblicazione anche parziale con mezzo stampa o altri mezzi di diffusione di immagini edificanti dell’identità mafiosa.
2. E’ vietata la pubblicazione dell’immagine della persona mafiosa indicata come eroe, mito, modello da emulare.
3. E’ vietata la pubblicazione di luoghi definiti e indicati come “mafiosi” individuati come luoghi di attrattività locale e nazionale.
4. E’ vietata la messaggistica radiofonica che utilizza linguaggi tipici della cultura mafiosa.
5. Il divieto si riferisce ai media sia pubblici che privati.
6. Non è consentita l’attivazione di gruppi sui social che inneggiano l’atteggiamento mafioso.
Art. 3
(Estensione del divieto ai Social network)
Il divieto di cui all’art.2 è espressamente esteso al sistema comunicativo dei Social network.
1. L’estensione del divieto è fatto ai social media quali Facebook, Instagram, Twitter,che consentono una rapida condivisione soprattutto tra i giovani, con un impatto negativo sulla democrazia.
2. Non è consentita la pubblicazione di quanto indicato all’Art. 1 neanche sui social di ultima creazione benché appaiono meno invasivi.
Art. 4
(Diffusione)
Gli organi di stampa quotidiana e periodica, nonché le reti televisive e radiofoniche, pubbliche e private, provvedono alla diffusione delle notizie, onde far evitare pose descrittive tali da stimolare giudizi favorevoli all’agire mafioso.
1. Detti organi di stampa portano a conoscenza della collettività quanto essa è interessata a conoscere, e dunque una libertà funzionalizzata alla formazione non distorta dell’opinione pubblica.
2. La diffusione tramite gli organi di stampa tende a soddisfare un interesse generale individuabile nella formazione di un’opinione pubblica avvertita e consapevole della falsa ideologia mafiosa.
Art. 5
(Sanzioni)
La violazione delle disposizioni di cui agli artt 1, 2, 3 e 4 comporta una punizione con la reclusione fino a un anno, ovvero con una multa fino a euro 500. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
1. La diffusione di immagini, messaggi radiofonici o audiovisivi di cui ai agli artt. 2 e 3 da parte dei mezzi di comunicazione sociale comporta l’oscuramento dei canali e il sequestro.
2. Chiunque senza autorizzazione o in violazione delle disposizioni che ne fissano la disciplina svolge l’attività di propagandare atteggiamenti mafiosi è punito con una multa fino a euro 500.
3. Chiunque senza autorizzazione o in violazione delle disposizioni che ne fissano la disciplina svolge l’attività di istigare a comportamenti illegali tramite l’esaltazione di comportamenti mafiosi, è punito con una multa fino a euro 500 euro.
4. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.
Art. 6
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.