No al Fermo amministrativo di Equitalia se il veicolo del debitore è cointestato ad un altro soggetto estraneo al debito per cui si procede
E’ questo l’importante e innovativo principio di diritto, destinato ad avere effetti rilevanti sull’attività di riscossione, stabilito dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del Giudice Dott. Arturo D’Ingianna, con un’Ordinanza del 17 aprile scorso.
E’ stato così accolto un ricorso d’urgenza contro Equitalia Sud proposto da un’anziana ed invalida signora taurianovese, L.G. le sue iniziali, attraverso l’avv. Domenico Zito.
Il provvedimento impugnato era un preavviso di fermo amministrativo su un’autovettura. Alla base dello stesso vi erano alcun debiti verso l’Inps ed altre amministrazioni.
Il principio è molto importante e costituisce una vera e propria novità sul punto, almeno per la giurisdizione ordinaria. Infatti, sulla questione, è rinvenibile un solo datato precedente della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, che nel 2007 si era pronunciata in termini non molto dissimili. Per il resto, invece, non sono agevolmente rinvenibili altri precedenti. Diversi commentatori, anzi, prima di questo pronunciamento, davano per legittimo il modus operandi del concessionario della riscossione nell’adottare il fermo di un bene mobile intestato a più persone, anche quando si trattava di terzi estranei al debito.
L’avv. Zito, con la collaborazione dell’avv. Maria Cedro, ha proposto un articolato ricorso nel quale ha sollevato varie questioni, a cominciare proprio da quella relativa al fatto che il veicolo, sin dall’acquisto, risultava intestato oltre che alla debitrice presa di mira ad un’altra persona, totalmente estranea sia alla posizione debitoria in questione che a debiti di diversa natura verso amministrazioni pubbliche. Ha, quindi, evidenziato come tale fermo, ove attuato, sarebbe stato lesivo del diritto di proprietà del cointestatario previsto dalla Costituzione e più in generale dall’Ordinamento. Erano poi state sollevate anche altre questione di un certo pregio giuridico, tra le quali il fatto che la contribuente era pure invalida e quello fermato era l’unico suo mezzo di locomozione, questione anch’essa molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza. Così com’era stato contestato il difetto di motivazione dello stesso preavviso di fermo.
Il Tribunale reggino ha preso in esame soprattutto la prima questione, ritenendo le altre sostanzialmente assorbite, ma facendo anche un esplicito riferimento alla condizione di invalidità della contribuente. Il dott. D’Ingianna, con una dotta ricostruzione normativa della materia, è partito dal presupposto che “Il diritto di proprietà e il relativo godimento hanno riconoscimento e garanzia e costituzionale ( art 42 Cost ) salvo i limiti della funzione sociale e dell’interesse collettivo nei limiti previsti dalla legge”.
Ha poi evidenziato che “Nel caso di specie appare al decidente che in effetti il fermo disposto su un veicolo che il debitore ha in comproprietà con altri (non debitori), si pone in violazione dello status proprietario delineato dalla Costituzione e dal codice civile. Il fermo, infatti, operando sull’uso del mezzo, è misura infrazionabile e indivisibile né scorporabile per la quota del non debitore, avente portata dunque afflittiva e lesiva del diritto proprietario che subirebbe una irragionevole compressione ove venisse attuato anche a carico di chi non ha alcun debito tra quelli azionati dall’agente della riscossione, tanto più in condizioni come quelle rappresentate dalla parte ricorrente di necessità del mezzo per poter svolgere trattamento sanitario terapeutico per le persistenti condizioni precarie e di invalidità della ricorrente ed esigenze di assistenza dell’altro cointestatario”.
Ad avviso del Giudice, inoltre, il “Potere concesso all’amministrazione va interpretato, in mancanza di specifiche disposizioni contrarie, in modo coerente con i valori costituzionali e in aderenza al dettato tassativo della legge che non prevede l’estensione né lo regola nel senso di poter colpire anche beni di chi non è debitore o coobbligato”.
Detto ciò, il Tribunale di Reggio Calabria così si è pronunciato: “Accoglie la domanda per quanto in motivazione e per l’effetto sospende gli effetti della comunicazione preventiva del fermo come individuato in ricorso e nella parte motiva”.
Taurianova-Reggio Calabria 13.05.2015
Avv. Domenico Zito