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Convenzione illegittima tra Comune di Taurianova e Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Continua l’azione evanescente ed effimera che ha caratterizzato l’agire amministrativo di questo primo anno della nuova Amministrazione comunale.

Un’amministrazione che preferisce il fumo, piuttosto che l’arrosto. Peccato che spesso il fumo nasconde altro. D’altronde, per definizione, non può essere trasparente.

Ed ecco che nel solco della recente tradizione, con grande enfasi, è stata sottoscritta tra il Comune di Taurianova, nella persona del Sindaco Fabio Scionti, e il direttore del Dipartimento D’ArTe di Reggio Calabria, Professore Gianfranco NERI, una convenzione avente ad oggetto un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica che l’Università metterà a disposizione del comune nell’ambito dell’attività riqualificazione del sistema urbano.

La responsabilità scientifica e operativa della ricerca, è stata demandata al professor Ottavio Amaro e alla di lui moglie professoressa Rosa Marina Tornatora, rispettivamente docente e ricercatrice presso il dipartimento dArTe dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

 

In particolare, appare opportuno evidenziare il contenuto dell’art. 6 della sopra descritta convenzione, che di seguito si riporta:

Gli oneri finanziari connessi al rimborso spese e alle attività previste sono a carico del Comune, e vengono quantificati nella somma forfettaria di € 8.000,00 di cui € 2.000,00 liquidati al d’ArTe alla firma della convenzione, mentre la rimanente quota alla consegna finale della ricerca.

 

Ed ecco che a questo punto sul Comune di Taurianova, sul suo Ufficio Tecnico e sull’Università di Reggio Calabria, sparisce il fumo, appare l’arrosto e cala fitta la Nebbia.

 

Intanto, nasce una convenzione condita da un fitto rapporto amicale-professionale-politico (basta guardare i curricula) che in questi casi non giova mai. Ma quel che più importa è soprattutto che essa non rispetta il Nuovo codice degli Appalti – decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50, in quanto lo stesso all’art. 30 comma 1 recita testualmente: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codiceAl comma 2: “Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.”.

Di concorrenza sleale si è occupata anche l’Autorità Anticorruzione – ANAC – in diverse occasioni, ed in particolare per ciò che riguarda le Università, appare utile riportare un parere del 18/02/2015 – AG/07/15/AP-  che alla pagina 7 specifica, che le Consulenze Universitarie sono equiparate ad affidamenti di incarico. Infatti, dopo aver esposto un caso analogo che si è verificato durante la progettazione dell’EXPO di Milano……. il suddetto parere,  stabilisce che la presenza di un corrispettivo è da considerarsi quale elemento sintomatico della qualificazione dell’accordo alla stregua di appalto pubblico, da assoggettare alla relativa disciplina secondo le prescrizioni del Codice degli Appalti.

A ciò si aggiunga che la previsione di un corrispettivo, ancorché in termini di rimborso dei costi sostenuti dagli Atenei per lo svolgimento dell’attività di ricerca, previa rendicontazione, esclude in radice la configurabilità dell’accordo ex art. 15 l. 241/1990.

Inoltre, occorre sottolineare che l’oggetto dell’incarico di ricerca e studio da affidare agli Atenei, costituisce un servizio che – pur riconducibile in astratto alla funzione istituzionale di ricerca e consulenza delle Università ex art. 66 d.p.r. n. 382/1980 – è annoverabile tra i servizi di cui all’allegato II-A del d.lgs. 163/2006, ed in particolare: “servizi di ricerca e sviluppo” (cat. 8) o “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”. Tali servizi devono essere affidati con le procedure ad evidenza pubblica contemplate nel decreto legislativo 163/2006, in quanto destinati ad essere fatti propri dalla società affidante, con acquisizione di una utilitas in via diretta della stessa e, dunque, a formare oggetto di un rapporto contrattuale con un operatore economico.

Ancora, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3849, del 15 luglio 2013, ha sancito il principio che non sono possibili accordi tra amministrazioni in presenza di un corrispettivo e quando trattasi di attività che possono essere svolte da operatori privati; occorre fare ricorso alla gara pubblica e non è consentito l’affidamento diretto.

Infine, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria: “Le società commerciali, facenti capo a un ente pubblico, che operano sul mercato in concorrenza necessitano di una previsione legislativa espressa e non può ritenersi consentita in termini generali, almeno nel caso in cui l’ente pubblico non ha fini di lucro. L’attività di ricerca e consulenza delle Università, anche in favore di enti pubblici, non basta che sia «compatibile» con le funzioni tipiche degli Atenei (come ha detto l’Autorità di vigilanza) ma deve anche essere «strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell’ente». «L’Università è e rimane un ente senza fine di lucro».”.

Pertanto, si evince chiaramente la illegittimità della convenzione sottoscritta, in quanto integra gli estremi di un affidamento diretto senza osservanza dell’evidenza pubblica, ritenuta assolutamente necessaria in dette occasioni, così come evidenziato dall’ANAC, a proposito di queste convenzioni, che in realtà celano incarichi diretti, integrando concorrenza sleale con gli altri operatori economici.

Avrebbe potuto l’Università sottoscrivere la suddetta convenzione solo a titolo gratuito.

Inoltre, il Dpr 11 luglio 1980 n. 382, all’art. 11, sancisce l’incompatibilità della docenza universitaria con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna.

 

Tutto ciò, nel solco, tracciato con forza, dalla nuova Amministrazione Comunale, che procede spedita nel suo intento di “Cambiare Taurianova”, attraverso la mortificazione delle professionalità presenti sul territorio (poveri Architetti e Ingegneri ma ancora prima è toccato agli avvocati), con un modus agendi che si sta cristallizzando ad ampio raggio, come avremo modo presto di dimostrare.

Per l’ennesima volta, chiediamo al Sindaco di fare il Sindaco e provvedere alla revoca di quanto sottoscritto, recuperando l’anticipo corrisposto all’Università, smettendo di pensare solo alla modifica dello statuto ed alla possibile di nomina del 5° assessore, concentrandosi, invece, sull’amministrazione della Città, che ha bisogno di essere guidata con fermezza e non di essere svenduta al peggior offerente.

 

                                                                                               I Consiglieri Comunali                                                                                                      

                                                                                                INNAMORATI DI TAURIANOVA

                                                             Roy Biasi – Maria Teresa Perri – Marianna Versace – Raffaele Scarfò – Nino Caridi