Nicotera, presentazione delibera bigenitorialità
ALLA CORTESE ATTENZIONE
SIGNOR SINDACO COMUNE NICOTERA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, relativa all’istituzione del
Registro per il diritto dei minori alla Bigenitorialità (“Registro della Bigenitorialità”) e della figura del Garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché all’emanazione del relativo Regolamento di attuazione.
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Il sottoscritto Antonio Macrì Consigliere e Capogruppo LEGA SALVINI PREMIER , in collaborazione con “Calabria Bigenitorialità”, federazione dei movimenti a favore della bigenitorialità calabresi, a mezzo dei rappresentanti delle due associazioni operanti nella provincia di Vibo Valentia, Giuseppe Costa Coordinatore Provinciale MDM Vibo Valentia e Pierluigi Lo Gatto Presidente Papà Separati – Vibo Valentia, aventi carattere di volontariato e finalizzate alla tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità, nonché all’implementazione della parità di doveri e diritti della coppia genitoriale, come previsto dalla Legge,
PREMESSO
che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo proclama la famiglia quale nucleo naturale e fondamentale della Società; che la Costituzione Italiana Costituzione Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, riconosce la pari dignità e l’uguaglianza dei cittadini a prescindere da sesso, religione, orientamento politico, religioso o filosofico, nonché il diritto e il dovere dei genitori di mantenere i figli e di provvedere alla loro cura, educazione ed istruzione;
che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce i diritti del fanciullo, in particolare il “diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”;
che la Legge 176/1991 ha ratificato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (Convention of the Rights of the Child), recependone i principi fondamentali approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20/11/1989. In particolare, testualmente “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà…” e, quanto ai minori “… rispettando il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori”; che la Legge 54/2006 (riforma del Diritto di Famiglia) prevede, nell’attuale formulazione dell’art.
337 ter cod. civ., che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” e che “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”; che il diritto soggettivo del minore alla effettiva bigenitorialità, di cui sopra, ha carattere inviolabile e indisponibile: esso permane anche in caso di separazione dei genitori, che mantengono nei confronti dello stesso i medesimi doveri, e i medesimi diritti, esistenti prima della separazione;
che, tra gli scopi del Movimento di cui sopra, rientra quello di garantire il bilanciamento delle informazioni nei rapporti genitore-figlio e genitore-genitore, nell’interesse preminente del minore e nel rispetto dei richiamati principi;
CONSIDERATO
che, a seguito di una separazione conflittuale, anche qualora vi siano minori in affido condiviso, spesso il genitore co-residente non informa l’altro, prende decisioni e acquisisce informazioni senza condividerle, con atteggiamento monogenitoriale;
che la previsione di una doppia domiciliazione per il minore, a prescindere dall’unicità della residenza anagrafica, contribuirebbe a garantire al minore stesso una compiuta bigenitorialità, e a entrambi i genitori di poter partecipare più pienamente alla vita dei propri figli;
che la presente mozione, che verrà proposta simultaneamente in moltissime città italiane, nonché sottoposta all’A.N.C.I. e al Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ha unicamente finalità di promozione del progresso civile, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni locali, sull’esempio delle best practices già adottate concretamente dai Comuni italiani più virtuosi., tanto premesso e considerato, i sottoscritti istanti
CHIEDONO
• l’istituzione, presso l’Anagrafe di codesto Comune, di un Registro amministrativo per il diritto dei minori della Bigenitorialità;
• l’istituzione di un Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riguardo al diritto alla Bigenitorialità;
• l’adozione con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla scorta dell’allegato schema di Regolamento, del Registro e del Garante;
• di voler intraprendere azioni di informazione e sensibilizzazione sul Registro stesso e sulle sue finalità, presso la cittadinanza e presso gli Enti interessati, al fine di promuoverne la conoscenza e l’utilizzo;
• di voler sottoscrivere protocolli d’intesa con tutti gli Enti e le istituzioni (ad esempio, Tribunale, scuole, asili etc.), che in qualsiasi modo incidono sulle vite dei minori, e di cui sia necessario stabilire un contatto con entrambi i genitori.
Della presente mozione verrà data pubblica conoscenza, a mezzo diffusione capillare, anche sotto forma di lettera aperta ai quotidiani locali.
Nicotera, lì 13/11/2019
In fede:
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Allegato: BOZZA DI REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO PER IL
DIRITTO DEI MINORI ALLA BIGENITORIALITA’ E DEL GARANTE COMUNALE
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Articolo 1 – Istituzione del Registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità.
1. È istituito presso il Comune di Nicotera il Registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità. 2. L’istituzione del Registro avviene nei limiti della potestà amministrativa comunale e nel rispetto delle vigenti norme in materia di anagrafe e di stato civile, del diritto di famiglia e di ogni altra norma rientrante nella potestà legislativa dello Stato e della Regione, così come nel rispetto delle competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
3. L’istituzione del Registro è volta a tutelare e rendere effettivo il diritto dei minori alla bigenitorialità e a garantire l’esercizio del diritto e l’adempimento del dovere di entrambi i genitori, anche in caso di crisi della coppia, di mantenimento, cura, educazione e istruzione dei figli, e favorire comportamenti dei genitori separati collaborativi e rispettosi, oltre che tra gli stessi anche verso i figli, prevenendo possibili fonti di conflittualità e riducendo il disagio conseguente alla separazione ed alla modifica delle condizioni di vita del minore. Articolo 2 – Criteri per l’iscrizione al Registro
1. Il Registro è istituito presso l’Anagrafe del Comune; a esso si possono iscrivere i minori che nel Comune abbiano residenza anagrafica, e i loro genitori ovunque residenti.
2. La richiesta di iscrizione può essere presentata disgiuntamente anche da un solo genitore, che abbia la titolarità della responsabilità genitoriale. Per godimento della responsabilità genitoriale s’intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l’iscrizione del minore nel Registro questi, ai fini amministrativi e per l’interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel Registro, corredate da recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica e indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).
2. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l’ufficio anagrafe invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta iscrizione.
3. In caso di trasferimento in altro comune di un genitore e del figlio minore, l’Ufficiale dell’Anagrafe ne dà notizia tempestiva all’altro genitore, e provvederà a inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l’iscrizione nel Registro.
4. La residenza anagrafica resta una sola, ma contestualmente all’iscrizione il genitore richiedente rilascia autorizzazione alla comunicazione dei dati contenuti nel Registro a tutti gli Enti ed Istituzioni che abbiano competenza in ordine alla cura, educazione e istruzione del minore, così che tutte le comunicazioni che lo riguardino siano indirizzate al domicilio indicato dal genitore, in particolare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), se richiesto all’iscrizione.
Articolo 3 – Attestazione di iscrizione al Registro
1. Ciascun genitore ha diritto di ricevere dal Comune, senza limite alcuno, attestazione delle informazioni contenute nel registro. I terzi potranno accedere alle informazioni solo ove rientrino tra gli Enti e le Istituzioni che hanno competenza in materia di cura, educazione e istruzione dei minori, ovvero nei limiti delle altre disposizioni di legge in materia di diritto di accesso.
2. L’attestazione, rilasciata su richiesta agli interessati, potrà essere utilizzata per i fini del presente Regolamento, o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore, in particolare nel corso dei procedimenti giudiziali di affidamento dei minori.
Articolo 4 – Cancellazione dal Registro
1. Qualora il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l’iscrizione al registro, si provvederà d’ufficio alla cancellazione dallo stesso, previa comunicazione agli interessati.
2. Ciascun genitore può portare a conoscenza dell’Ufficio anagrafe i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, in osservanza ai quali verranno adottate le opportune variazioni, ivi compresa la cancellazione.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l’iscrizione, restando con ciò impregiudicata l’iscrizione nel Registro dell’altro genitore.
Articolo 5 – Azioni di informazione e sensibilizzazione del Comune
Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e delle altre Istituzioni ed Enti, nonché degli Ordini professionali che si occupano di minori, sulla natura del Registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore, relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente a provvedimenti o circostanze da comunicare.
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo per il diritto dei minori alla Bigenitorialità viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché a tutte le norme nazionali applicabili.
2. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli organi della P.A. nonché agli incaricati di pubblico servizio, ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.
Articolo 7 – Garante comunale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riguardo al diritto alla Bigenitorialità
1. Il Sindaco o un suo incaricato nomina con proprio provvedimento il Garante dopo averlo individuato, mediante selezione pubblica, tra le persone residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e di indiscusso prestigio, di comprovata competenza e professionalità, con esperienza almeno decennale nel campo delle problematiche concernenti l’età evolutiva e il diritto dei minori alla Bigenitorialità.
2. Il Garante resta in carica quattro anni; l’incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell’incarico il Garante non può: essere amministratore o dipendente del Comune, né di enti pubblici o privati a esso riconducibili, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, rivestire cariche erettive o incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici e altri enti che hanno sede o che stolgono attività sul territorio comunale.
4. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, di ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
5. Il Garante avrà il compito di promuovere la cultura della Bigenitorialità condivisa, attraverso attività e iniziative di formazione e informazione su affido condiviso, condivisione delle scelte relative ai figli, negoziazione familiare assistita e mediazione come forme di risoluzione della conflittualità tra coniugi. Articolo 8 – Disposizioni finali
Con delibera di Giunta, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente
Regolamento, si adotteranno tutti i provvedimenti necessari all’istituzione e al funzionamento del Registro, alla individuazione e all’incarico degli Uffici competenti alla sua gestione e alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare.
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Appendice – Principali riferimenti normativi:
“Convenzione sui diritti dei fanciulli” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991
– Art. 9: “Se i genitori decidono di vivere separati, il bambino anche se sta più tempo a casa di uno solo di essi, ha il diritto di poter frequentare regolarmente e con facilità entrambi, a meno che ciò non sia contrario al suo stesso bene”;
– Art. 12: “Gli Stati devono adottare tutti i provvedimenti per impedire spostamenti non autorizzati dei bambini, soprattutto se all’estero. Nessuno può portare via un bambino dal Paese in cui vive, nemmeno uno dei genitori se l’altro non e d’accordo”.
Artt. 3 e 30 della Costituzione della Repubblica Italiana
Legge 54/2006 – Ad oggi nella maggioranza dei casi sostanzialmente disattesa, poiché nella prassi applicativa si è finiti giudizialmente, nel caso di disaccordo tra i coniugi sull’affidamento dei figli in una crisi di coppia, per non implementare gli intenti originari, mantenendo il modello monogenitoriale in cui un solo genitore, quello co-residente, assume un ruolo prevalente nella cura del minore, e ha accesso spesso esclusivo alle informazioni, per esempio scolastiche o relative alla salute dello stesso.
Art. 337 ter del Codice Civile: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.
MIUR circolare n. 5336 del 2 settembre 2015 – Ferme le premesse del diritto alla bigenitorialità e della mancata osservanza dello spirito e della lettera della legge 54/2006, conclude raccomandando agli istituti scolastici di inviare ogni comunicazione al domicilio di entrambi i genitori, se entrambi investiti della responsabilità genitoriale;
Art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, diritti del minore;
Artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d’Europa 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n.192”;
Art 7; 42, comma 2, lett. a) e 43, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Art. 316 comma 1 Codice Civile;
Artt. 337 ter comma 3, 337 quater comma 3 Codice Civile;
Legge 8 marzo 2000, n. 53 – Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
Circolare Moratti Prot.7657/A0 Roma, 20.12.05;
Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disciplina in materia di figli naturali”;
Legge 28 dicembre 2013, n. 154 “Decreto Filiazione”;
Legge 10 novembre 2014, n. 162.
RELATORE :
ANTONIO MACRì CONSIGLIERE COMUNALE
Info tel : 3338729463 EMAIL : antoniomacri190288@gmail.com