Molinari, ed altri 10 parlamentari scrivono al ministro dell’ambiente del territorio e del mare
Pubblicato il 5 agosto 2015, nella seduta n. 498
MOLINARI , VACCIANO , CASALETTO , GAMBARO , BENCINI , ORELLANA , CAMPANELLA , MUSSINI , BIGNAMI , ROMANI Maurizio , DE PIETRO , SIMEONI – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 17 maggio 2013 veniva dato sintetico avviso, a cura di TGE International SpA, nell’albo pretorio del Comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) della trasmissione all’autorità competente della richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del R.R. n. 3/2008 (pendente presso la Regione Calabria, Dipartimento ambiente) avente ad oggetto il progetto di un impianto di recupero metalli da rifiuti speciali non pericolosi (CER 150104, 150105, 150106, 191112 e 191104) da localizzare nella “seconda zona industriale”;
in data 29 maggio 2013 veniva dato dalla TGE International SpA avviso pubblico della trasmissione all’autorità competente della documentazione necessaria per la VIA nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria;
il progetto prevedeva la riattivazione di impianto esistente nella seconda zona industriale di San Ferdinando, già autorizzato al trattamento di rifiuti con i medesimi codici CER (catalogo europeo dei rifiuti). Come risulta dal suddetto avviso pubblico, il progetto dell’opera, lo studio di impatto ambientale e la sintesi (non tecnica) dovevano risultare depositati presso il Dipartimento ambiente della Regione Calabria, presso la Provincia di Reggio Calabria e lo stesso Comune di San Ferdinando, al fine di permettere agli interessati la presentazione di istanze, di osservazioni nonché della richiesta di ulteriori elementi conoscitivi sull’opera: una possibilità mai concessa ai cittadini di San Ferdinando non essendo, al contrario, mai stata depositata, almeno a suo tempo, in Comune la documentazione inerente alla valutazione di impatto ambientale del progetto;
precedentemente, la stessa società aveva presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi in data 19 dicembre 2012, ottenendo, esperite le necessarie formalità nei confronti degli enti competenti e in Conferenza di servizi, l’autorizzazione provvisoria della Provincia di Reggio Calabria (Settore 14 – Ambiente e Energia – Demanio Idrico e Fluviale – APQ ATO Servizio 1 – Smaltimento Rifiuti e Tutela Aria) con nota di prot. n. 0047871 del 13 febbraio 2013, prorogata con nota di prot. n. 240472 del 9 agosto 2013 sino all’autorizzazione definitiva concessa con nota di prot. n. 300745 del 17 ottobre 2013;
considerato che, per quanto risulta:
solo successivamente, con nota di prot. n. 0235238 del 31 luglio 2014, è stata provvisoriamente autorizzata dalla Provincia di Reggio Calabria la società TGE International SpA, dopo l’istanza presentata in data 24 aprile 2013 (nota di prot. n. 133315), alle emissioni in atmosfera provenienti dal ciclo termico di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’allegato 1 dell’autorizzazione provvisoria e, specificatamente, con ulteriore espansione dei rifiuti trattati con l’autorizzazione definitiva precedente (17 ottobre 2013), quelli di cui ai codici CER 030307, 120103, 120104, 120113, 160118, 160216, 170402, 170407, 170411, 191002, 191203, 191204 e 191212, oltre a quelli censiti con i codici 150104, 150105 e 150106;
la suddetta autorizzazione doveva avere una validità temporale di 180 giorni dalla data di rilascio, con scadenza 30 gennaio 2015, e che solo in data 30 marzo 2015 veniva presentata istanza da parte di TGE International SpA per la sua proroga, tempestivamente (forse troppo, a giudizio degli interroganti) concessa in data 2 aprile 2015;
l’atto di proroga di cui alla nota di prot. n. 115809 della Provincia di Reggio Calabria estende “fino al completamento della attività di messa a regime dello stabilimento” le 37 prescrizioni già impartite nell’autorizzazione provvisoria del 31 luglio 2014, aggiungendone altre e delimitando la validità della proroga medesima entro e non oltre il 15 settembre 2015;
considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 9 luglio 2015, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, provvedeva ad effettuare un sopralluogo presso lo stabilimento di San Ferdinando della TGE International SpA per una verifica dell’impianto e del rispetto delle prescrizioni impartite dall’amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
durante tale sopralluogo sono state controllate le aree interne dello stabilimento nelle quali si svolgono le attività inerenti alle fasi di ricezione e stoccaggio del materiale nonché di trattamento meccanico dello stesso e successiva pirolisi e stoccaggio del prodotto della pirolisi. In tale area veniva rinvenuta la presenza di materiale pulverulento proveniente dal trattamento meccanico e macinazione del materiale presente nello stabilimento, ciò in assenza di funzionamento del forno pirolitico;
tra il materiale presente in entrata veniva osservato un cumulo di cavi ed un cumulo di materiale di varia natura di cui si sono acquisiti i relativi FIR (formulari di identificazione dei rifiuti), constatando l’errata codificazione del rifiuto costituente il primo cumulo, codificato erroneamente con CER 191203 (metalli non ferrosi) invece di 191212 (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211), attribuzione che doveva essere data dopo opportuna caratterizzazione chimica. A tal proposito si imponeva verbalmente alla ditta di non trattare termicamente il materiale presente in tale cumulo, suggerendo di restituirlo alla ditta conferente;
dal 3 aprile 2015 del registro dati di funzionamento del fomo pirolitico (recante le date e gli orari di attività del forno) si acclarava che dal mese di aprile 2015 l’impianto di pirolisi è stato in esercizio in modo discontinuo, senza l’esecuzione dei campionamenti e le successive analisi delle emissioni in atmosfera, disattendendo quanto stabilito nella prescrizione della proroga del 2 aprile 2015 che imponeva: “tutte le operazioni di trattamento sui materiali metallici, comprese quelle rientranti nella procedura del REG UE 333/2011, che presuppongano l’utilizzo dei cicli termici e degli impianti dovranno essere effettuate prevedendo la contestuale esecuzione dei campionamenti dei fumi convogliati e delle successive analisi di laboratorio sulle emissioni, controllando integralmente le concentrazioni dei parametri già riportati nella tabella 1 a pagina 3 dell’autorizzazione n. 235238, nel rispetto di quanto già previsto al punto 19 della stessa autorizzazione n. 235238”;
considerato infine che, per quanto risulta agli interroganti:
a seguito del sopralluogo l’ARPA concludeva richiedendo all’amministrazione provinciale di valutare l’opportunità della persistenza dell’autorizzazione di ricezione da parte della ditta di rifiuti con codici CER 191204 e 170411 a causa del quantitativo di materiale non ferroso recuperabile a fronte del quantitativo di materiale plastico sottoposto a trattamento termico;
in merito alle polveri presenti all’interno delle aree di lavoro, sempre l’ARPA, ha anche richiesto all’amministrazione provinciale una più rigida prescrizione, a fronte del punto 25 dell’autorizzazione provvisoria del 31 luglio 2014, per il contenimento del materiale pulverulento rinvenuto in seguito allo svolgimento delle attività produttive;
la mancata ottemperanza a quanto prescritto nella proroga del 2 aprile 2015 porta a far ritenere all’ARPA che sussistano gli estremi relativi alla contestazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede anche la sanzione penale dell’arresto sino ad un anno;
proprio recentemente, gli interroganti hanno avuto notizia di segnalazione alle forze dell’ordine, da parte dei residenti della zona, di puzzo insistente e insopportabile proveniente dallo stabilimento della TGE International SpA;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga, di esercitare efficacemente la sua specifica attività di vigilanza;
se non risulti razionalmente poco rispondente ad un’attività economica sana questo eccessivo dilatarsi nel tempo di autorizzazioni che hanno reso sostanzialmente “monca” l’attività della TGE International SpA, tra l’autorizzazione definitiva al generico trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e l’autorizzazione provvisoria al loro trattamento termico (ed alle relative e conseguenti emissioni atmosferiche) e, quindi, se ritenga di appurare se i generali motivi di convenienza economica possano essere stati influenzati dalla percezione di provvigioni pubbliche e/o di particolari agevolazioni;
se non ritenga, in surroga dell’amministrazione provinciale di Reggio Calabria, di dover dare impulso all’immediata revoca dell’attività della TGE International SpA, data l’attuale precarietà della proroga dell’autorizzazione provvisoria, soprattutto alla luce delle risultanze del sopralluogo dell’ARPA;
se non ritenga, a tutela della salute pubblica e della generale salubrità dei luoghi (ed in particolare di quelli di lavoro), di dover dare impulso immediato all’ARPA per fare tutte quelle analisi prescritte alla TGE International SpA in forza delle autorizzazioni concesse, dato l’obiettivo venir meno della fiducia nel proprio monitoraggio dell’attività produttiva.