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Lavoratori Pertusola, Furgiuele sodisfatto per provvedimento approvato in parlamento
In sede di esame della legge di bilancio è stata posta all’attenzione della Camera una proposta che ritengo di grande interesse perché impegna il governo ad assumere misure concrete per riparare alle ingiustizie patite da alcune decine di lavoratori della Pertusola.
La nuova manovra economica,infatti, prevede in via sperimentale per il 2023, un’ulteriore fattispecie – denominata pensione anticipata flessibile – di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge – come possibilità alternativa – alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.
Si consideri che la materia dei benefici connessi all’esposizione ad amianto consta di un insieme di disposizioni agevolative in termini previdenziali dei lavoratori, che in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, si trovino esposti a fattori di rischio per la propria salute per effetto delle sostanze (polveri di amianto) contenute nei materiali con cui vengono, direttamente o indirettamente, a contatto.
Ora, da un lato, la legge tutela l’evento dannoso alla salute per l’insorgenza della malattia professionale causata dalle attività lavorative esposte ai rischi delle polveri di amianto, attraverso l’erogazione di una rendita; dall’altro, assicura trattamenti agevolati (anticipazione dell’età pensionabile, rivalutazione del periodo contributivo in cui vi sia stata esposizione alle sostanze nocive, trattamento di integrazione salariale) finalizzati ad attutire il danno occupazionale derivante dalla totale dismissione dell’amianto e dalla conseguente riconversione industriale delle aziende che lo producevano e a tutela della salute del lavoratore per l’insorgenza di eventi morbosi connessi all’esposizione all’amianto stesso.
E tuttavia, un ristretto gruppo di ex lavoratori addetti al sito Pertusola Sud spa (circa 30), non ha ottenuto i benefici previsti dalla normativa a causa di una contraddittoria interpretazione, nel tempo modificata, dal legislatore e dalla magistratura.
Per tale ragione, su mia proposta approvata la Camera impegna il Governo,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, con il primo provvedimento utile di concedere i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 257/92 ai lavoratori che hanno prestato la propria attività lavorativa nella azienda di cui in premessa e risultati esposti all’amianto, per i periodi successivi all’anno 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, estendendone la tempistica utile alla decade antecedente il 2003.
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