Riceviamo e pubblichiamo. Granata (Valle Crati): Notificato ricorso al TAR per la declaratoria di nullità, della delibera del consiglio comunale di Cosenza, di approvazione dell’hotel cinquestelle in Via Popilia-Vaglio Lise
Notificato il ricorso al TAR per la Calabria nell’interesse: del Consorzio Valle Crati, in persona del Presidente Avv. Maximiliano Granata, rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Monaco contro il Comune di Cosenza, in persona del Sindaco pro tempore, e la 3R S.r.l. con sede in Figline Vigliaturo (CS), in persona del rappresentante legale pro tempore per la declaratoria di nullità e/o, in subordine, l’annulla-mento – previa applicazione di idonea misura cautelare della delibera del Consiglio Comunale di Cosenza n. 46 del 9 ottobre 2024 recante l’approvazione del “Progetto per la realizzazione di un edificio multipiano con destinazione residence turistico alberghiera da realizzare in area regolamentata dal Piano Attuativo Unitario “Via Popilia – Vaglio Lise”. Per la declaratoria di nullità e/o, in subordine, per l’annullamento, altresì, di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato. Il Consorzio Valle Crati, essendo, pertanto, deputato al controllo della corretta depurazione dei reflui e di un migliore funzionamento del sistema fognario nel territorio di ogni Comune consorziato, e su detti territori, deve svolgere anche attività di prevenzione e, per tale ragione, deve
prendere tutte le dovute precauzioni atte ed idonee a garantire un adeguato smaltimento delle acque reflue; malgrado ciò con Deliberazione n. 46 del 09/10/2024 il Consiglio
comunale della Città di Cosenza ha approvato un Progetto per la realizzazione di un edificio multipiano con destinazione residence turistico alberghiera da realizzare in area regolamentata dal Piano Attuativo Unitario “Via Popilia – Vaglio Lise”. Sussiste una VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 14 L. 241/1990 il Consorzio Valle Crati, competente per il rilascio delle autorizzazioni all’allaccio alle reti fognarie comunali e consortili, non è stato mai convocato ad esprimere le proprie determinazioni.
Ciò nonostante il Consorzio Valle Crati sia soggetto legittimato a ricevere la convocazione al fine di esprimere il proprio parere sulla fattibilità dei nuovi allacci fognari nonché sulle modalità di smaltimento dei reflui prodotti da chi sarà ospitato nella nuova costruzione. Detta violazione appare ancor più macroscopica considerata anche la destinazione urbanistica turistico-alberghiera dell’immobile oggetto di approvazione, il cui elevato numero di utenze comporta un notevole incremento dell’afflusso dei reflui da smaltire e, pertanto, rende assolutamente indispensabile una valutazione preventiva già
nella fase della verifica della regolarità urbanistica. Ebbene, nel sistema normativo attualmente vigente i piani di lottizzazione e/o particolareggiati hanno durata decennale sicché, decorso infruttuosamente detto termine, essi perdono efficacia; tale limite temporale, specificatamente stabilito dagli artt. 16 comma 5 e 17. l. 17 agosto 1942, n. 1150 per i piani particolareggiati, non è suscettibile di deroga neppure sull’accordo tra le parti e decorre dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo; ciò in quanto la convenzione è per certo un atto accessorio al piano di lottizzazione, deputato alla regolazione dei rapporti tra il soggetto esecutore delle opere ed il Comune con riferimento agli adempimenti derivanti dal piano medesimo, ma che, tuttavia, non può incidere sulla validità massima, prevista dalla legge, del sovrastante strumento di pianificazione secondaria; ne consegue che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, nella parte in cui esso è
rimasto inattuato, non è più possibile portare ad esecuzione gli espropri preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, non potendosi, in particolare, procedere all’edificazione residenziale per assenza di tale
fondamentale presupposto. (cfr. T.A.R. Umbria sez. I – Perugia, 28/11/2016, n. 745; T.A.R. Toscana sez. I – Firenze, 27/06/2016, n. 1095; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I –
Trento, 06/03/2019, n. 44).
Gli artt. 16, comma 5, e 17, comma 1, l. n. 1150 del 1942,
vanno intesi nel senso che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano attuativo (10 anni), nella parte in cui il piano è rimasto inattuato non si può procedere all’edificazione residenziale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV – 19/07/2021, n.
5385). Quanto anzidetto comporta l’illegittimità dell’approvazione del Progetto per la realizzazione di un edificio multipiano con destinazione residence – turistico alberghiera da realizzare in area regolamentata dal Piano Attuativo Unitario “Via Popilia – Vaglio Lise”, evidentemente avvenuta sulla base di un PAU ormai scaduto e privo di efficacia. Infatti, come già posto in evidenza, la realizzazione del progetto assentito si pone in contrasto al supremo interesse della tutela ambientale, costituiscono idonei presupposti per la richiesta
cautelare a garanzia di un idoneo processo depurativo e di smaltimento delle acque reflue nel Comune di Cosenza oltre che a garantire la correttezza degli atti promossi dalla Pubblica Amministrazione. Per questi motivi sussistono tutti i presupposti per concedere la sospensione dei provvedimenti impugnati. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.