Ed ecco il Disegno di legge della discordia: perché tutti sappiano e possano decidere. Di Al.Tallarita
(Articolo con presentazione del DDL Zan per intero.)
Voglio pubblicarlo, affinché sia di pubblico dominio, il soggetto di tante polemiche. E chiunque possa leggere, quali sono le modifiche che vuole apportare questo disegno di legge, cambiando degli articoli che già prevedono adeguati provvedimenti. Per punire, ma che intervengono provvedimenti giudiziali ad aiutare proteggere e sostenere economicamente, chi subisce un reato e chi lo commette.
C’è un’altra cosa che le leggi devono difendere, che è la libertà di esprimere il proprio dissenso. Sempre e comunque è da qualsiasi lato provenga il dissenso. Il politicamente corretto è molto pericoloso, perché estremizza e gli estremi si elidono a vicenda e in medio stat virtus.
L’umanità si è sempre evoluta e continua a farlo, ma quanto questa evoluzione in vero non sa di involuzione etica? Personalmente mi risultano aberranti tanto l’utero in affitto, quanto la clonazione della pecora Doll.
Questo non solo per un’etica ed una morale, ma per amore della natura e dei suoi percorsi che osservo sempre con grande ammirazione. L’uomo non ha nulla da insegnare alla natura. La sua tecnologia, non lo può condurre a manipolare, utilizzare, schiavizzare, torturare qualsiasi cosa, e la natura con i suoi delicati processi, per i suoi fini e per i suoi scopi.
Ora la polemica che si è creata, è stata attorno al monologo che Fedez il 1 maggio, ha presentato dal palco del concertone romano, che avrebbe dovuto essere i per i lavoratori, ma che si è rivelata una festa dell’Unità (laddove le feste dell’Unità sono state abbandonate da un pezzo). Anche perché ricordiamoci, il comunismo in Italia non esiste più. Perché non se ne fosse accorto, questo PD non ha nulla a che vedere con la vera sinistra di un tempo, avendo dimenticato le borgate, il popolo, i lavoratori e le sue necessità.
Vestendosi in giacca e cravatta, che lavora solo per determinare la tenuta del potere sociale e governativo, a prescindere da tutto il resto, facendo qualsiasi tipo di accordo e lo abbiamo visto in questi anni con i governi che si sono succeduti e molto spesso senza votazioni.
Il monologo, del rapper Milanese, quello che è in questa settimana ha comprato le scarpe della Nike rifatte da due designer di NY, con sangue umano e stella rovesciata. Da cui la stessa Nike ha preso le distanze, ha riacceso con un vespaio, il palco dei lavoratori. Che come al solito è stato politicizzato da un colore politico ormai sbiadito, vivo solo negli ideali di sterili polemiche.
Mi dispiace un’occasione persa per i sindacati, mentre quella di Fedez è stata un’esibizione alquanto discutibile, non una protesta utile ma un elenco di nomi con frasi pronunciate solo ai fini di polemica, legati al DDL Zan.
Dopo che tutti sono scesi in piazza contro questo disegno di legge, compresi gli omosessuali e le associazioni sulla famiglia e la Chiesa. Da lui attaccata, in un modo che dire vergognoso è poco.
Che ora si innalzino bandierine del monopoli da parte di Letta e il camaleontico avvocato Conte sinceramente mi fa ridere. Laddove non mi facesse piangere. Dato che significa essere privi di contenuti. Doversi appoggiare dalle sardine ai rapper, per poter avere un po’ di pubblicità come partito, grazie alla polemica facile. E allora ecco, qui vi racconto cosa vuole modificare il disegno di legge e nel contempo vi presento cosa dicono gli articoli a cui si riferiscono le proposte.
La fluidità di genere, la liquidità , alla quale oggi siamo forzatamente condizionati ad assimilarci e ad accettare, non ho nulla a che fare con la libertà. E non porterà chiarezza nella vita umana, ma tanta confusione. La libertà non è confusione, si può scegliere solo a partire da qualcosa tra cui scegliere, bivi, norme, regole, leggi. Anche abitudini e comunque qualcosa da prendere come obiettivo o contro cui lottare. Monito da disattendere o attendere. Meccanismo su cui si sono costruite le generazioni negli anni .
Da sempre l’essere umano cerca l’equilibrio per uscire dal caos primordiale. Avere delle linee guida, sulle regole sociali è importante, per la vita della società stessa, poi ovviamente ci saranno delle diversità, delle divergenze, dei casi particolari, ma senza regole è il caos. Quella liquidità sociale che scioglierà il senso stesso di società e di umanità.
Ed ecco cosa chiede il DDL Zan:
DDL Art. 1. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) Per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) Per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) Per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dal- l’aver concluso un percorso di transizione.
Ecco cosa recita l’Articolo 604 bis Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
Norma di per sé già diretta alla salvaguardia e il rispetto della dignità umana.
DDL. 2. (Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale)
1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
b) Al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »;
c) Al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sul l’orientamento sessuale, sull’identità di ge- nere o sulla disabilità »;
d) La rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ».
DDL Art. 3. (Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)
1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o reli- gioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sul- l’orientamento sessuale, sull’identità di ge- nere o sulla disabilità, ».
E l’Articolo 604 ter. Circostanza aggravante Dice che: per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. (Art. inserito dall’art. 2, comma 1, lett. I) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21)
Il disegno di legge e prosegue nel richiesta di altri punti:
DDL. 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime ri- conducibili al pluralismo delle idee o alla li- bertà delle scelte, purché non idonee a de- terminare il concreto pericolo del compi- mento di atti discriminatori o violenti.
Il DDL Zan propone inoltre delle modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 che si staglia in 8 articoli in cui tutte le motivazioni importanti sono ben delineate accendo il primo articolo per far comprendere la natura del decreto-legge:
Art. 1. Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
1. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e’ sostituito dal seguente: “Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni: a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale o etnico; b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all’odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2. La pena di cui al comma 1 e’ aumentata se il fatto e’ commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni. 3. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione, all’odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. (….).”. ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/04/27/093G0187/sg)
DDL. 5. (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)
1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Giugno 1993, n. 205, sono apportate le se- guenti modificazioni:
a) All’articolo 1:
1) Al comma 1-bis, alinea, le parole: « reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto ag- gravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »;
2) Il comma 1-ter è sostituito dal seguente: « 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospen- sione condizionale della pena può essere su- bordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per la- voro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »;
3) Al comma 1-quater:
3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: « è »;
3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la con- dotta, »;
4) Al comma 1-quinquies, le parole: « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale »;
5) Alla rubrica, dopo la parola: « re- ligiosi » sono inserite le seguenti: « o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disa- bilità »;
b) Al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orienta- mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ».
2. Dall’attuazione del comma 1 non de- vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di en- trata in vigore della presente legge, con re- golamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a fa- vore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
E si arriva alla richiesta della notifica dell’articolo 90 del codice procedura penale che recita quanto segue
1. Art. 90-quater Condizione di particolare vulnerabilità
1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato. (DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212 (in G.U. 05/01/2016, n.3) ha disposto, con l’art. 1, comma 1, lettera b), l’introduzione dell’art. 90-quater).
DDL. Art. 6. (Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale)
1. All’articolo 90-quater, comma 1, se- condo periodo, del codice di procedura pe- nale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere »
DDL Art. 7. (Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)
1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contra- stare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità so- ciale sanciti dalla Costituzione.
2. La Giornata di cui al comma 1 non de- termina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o com- porta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, in- contri e ogni altra iniziativa utile per la re- alizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsa- bilità, nonché le altre amministrazioni pub- bliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ed arriviamo la richiesta della modifica del Decreto legislativo del 9 luglio 2003, n. 215, che all’art.1 dice:
Il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché’ le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché’ dell’esistenza di forme di razzismo a carattere Culturale e religioso. (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;215)
DDL Art. 8. (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere).
1.7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
2.2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
Un altro articolo decreto legge su cui il DDL propone una modifica è il decreto -legge 19 maggio 2020, n. 34
All’ Art. 105-quater Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il Sostegno delle vittime
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari Opportunità, (..) è incrementato di 4 milioni di euro (..), allo scopo di finanziare politiche per la Prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno Delle vittime.
(..)Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di Genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, nonché’ a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. (..) (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34)
DDL Art. 9. (Modifica all’articolo 105-quater del decreto -legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere).
1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere » sono sostitute dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale ».
Art. 10. (Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contra- sto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monito- raggio delle politiche di prevenzione, l’Isti- tuto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristi- che dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.
Per chi sia arrivato fino in fondo questa lettura, è palese come tutta la propaganda che viene fatta e che viene cavalcata a furor di popolo, tale sia e nulla più.
E polemica a parte, mi pare ovvio, come questo decreto-legge innanzitutto proponga delle cose che già esistono. Come potete vedere dagli articoli citati, che difendono contro le discriminazioni perpetrate ai danni di chi ha un orientamento sessuale proprio. Che va oltre la genetica o che prevede la transizione di genere. Oltre le altre discriminazioni.
Pertanto il livello di tensione, a cui possa portare una polemica tanto inutile, rivela dei grossi problemi in Italia. Che riguardano la classe dirigente, i partiti politici la caduta dei loro ideali..
Il fatto che la politica abbia appeso le scarpe al chiodo dopo la I Repubblica tanto vituperata.
Quel becero giustizialismo urlato a furor di popolo, le società oggi ridotte a gruppi etichette, marchi.
Clubizzate senza possibilità..di cambio di idee. Sintomo di intelligenza viva.
Solo caste, che in vero limitano la libertà umana. Non dimentichiamoci che le norme e la normalità, sono le società a farle e che pertanto, sono concetti in continuo mutamento. E che non esista nulla di assolutamente sbagliato, o assolutamente giusto. Perché basterà cambiare il punto di vista, per cambiare l’esito di questa costatazione assolutamente soggettiva, ma mai oggettiva.
Ricordandosi che, quando da un estremo si passa un altro estremo, ci si macchia degli stessi peccati.
L’arte, la provocazione, la libertà dell’artista contro la censura nulla a che fare con quello a cui abbiamo assistito dal palco del primo Maggio.