Avv. F.sco Grandinetti: Compiacimento per l’individuazione del nuovo Presidente dell’OIV
Nel manifestare compiacimento per l’individuazione di una figura così qualificata come il Dr. Angelo Savazzi a Presidente dell’OIV devo, contestualmente, rilevare come, contrariamente a quanto asserito dall’amministrazione comunale, nessun errore è stato riportato nella notizia, diffusa a mezzo stampa, in merito alla discriminazione a danno dei professionisti iscritti alla seconda fascia dell’Albo Nazionale dell’OIV contenuta nell’avviso pubblico del Comune di Lamezia Terme.
Infatti si rammenta, ancora una volta, come se da un lato è vero che l’incarico di Presidente dell’OIV può essere ricoperto solo da soggetti iscritti nella fascia professionale n. 3 nelle amministrazioni con più di 250 dipendenti, dall’altro, è assiomatico che il Comune di Lamezia Terme, ad oggi, consta di un numero inferiore alle 250 unità lavorative e pertanto l’Avviso Pubblico doveva essere rivolto agli iscritti all’Albo Nazionale di fascia professionale n. 2 e 3.
A tal proposito, in merito al calcolo del numero dei dipendenti della Pubblica Amministrazione richiamato nella FAQ n. 24 del portale della performance e citato dall’Ente Locale, ricordo a me stesso che nel precedente regime normativo la dotazione organica era un elemento statico ed invariabile di dipendenti ed il fabbisogno si misurava in termini di posti vacanti da coprire, mentre, oggi, nel nuovo sistema “riforma Madia”, la dotazione organica è uno strumento dinamico da rideterminare annualmente in relazione al fabbisogno.
In sostanza, la riforma Madia, cristallizza la dotazione organica a quella “di fatto” perché esprime la consistenza attuale ovvero la situazione reale in essere e quindi i posti coperti in quel determinato momento più il fabbisogno annuale, e non considera più il concetto di dotazione organica “di diritto” perché esprime un potenziale massimo astratto.
Ragion per cui, non vi è alcun dubbio sul fatto che, al momento della pubblicazione dell’avviso di selezione comparativa in questione, il numero di dipendenti, calcolato sulla base della dotazione organica “di fatto” (intesa come statuito dalla riforma Madia) dell’Ente e sul fabbisogno annuale 2020 (quest’ultimo ancora da vagliare essendo soggetto a parere della Commissione Ministeriale dopo aver già incassato quello negativo da parte dei Revisori dei Conti sul piano triennale e dunque non considerabile), fosse inferiore al numero di 250 e, pertanto, il bando de quo doveva essere rivolto agli iscritti all’Albo Nazionale di fascia professionale n. 2 e 3.
Avvocato Francesco Grandinetti