A rischio il diritto all’istruzione in Calabria tra norme e loro interpretazione.
Questa O.S. ritiene che in Calabria sia in atto un nuovo metodo di interpretazione delle
norme: quello personale, atto allo scopo che si vuole raggiungere che è quello di
di non nominare i supplenti temporanei sia docenti che ATA anche quando:
Si è di fronte “a necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non
diversamente rimediabili” (nota MIUR 2116/2015), casi in cui è possibile nominare
il collaboratore scolastico anche dal primo giorno di assenza del titolare.
“… in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative (supplenze fino a15 giorni)
non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine
primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli
allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza
anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.” (Nota
MIUR 14991/2009)
… non si è nella condizione di “garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del
diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza
temporanea del personale docente.” (Nota MIUR 9839/2010) “… possono
nominare supplenti nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni
nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella
scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura
semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per
assenze fino a 10 giorni …. Appare opportuno richiamare l’attenzione
sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale
in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”
Questa “forzata” interpretazione continua:
Utilizzando “La soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze
brevi del personale docente; … ciò non solo non è previsto da alcun regolamento,
ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico
non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi
norma di sicurezza.” (Nota7934 /20210 USR Basilicata).
Utilizzando “ Il personale docente assegnato su posti di sostegno viene
impiegato per l’effettuazione di supplenze in sostituzione di colleghi assenti dal
servizio, della propria o di altre classi. …Tale situazione, ove rispondente a verità,
non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per
distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale.” (Nota
usbcalabria.pubblicoimpiego@pec.it calabria.scuola@usb.it
Utilizzando i collaboratori scolastici per sostituire i colleghi assenti durante il proprio
orario di servizio (intensificazioni delle prestazioni) per coprire tutto il servizio
pomeridiano che la scuola offre (scuole aperte) nonostante l’organico di questo
personale sia calcolato sull’orario scolastico delle ore curriculari (tempo normale,
tempo prolungato, tempo pieno) e non per coprire tutte le attività extracurriculari e
quanto viene offerto con il servizio delle “Scuole Aperte”.
E’ evidente che in questa situazione viene meno la vigilanza e sicurezza degli alunni e
drasticamente ridotto il servizio di assistenza all’H. violando l’intesa tra MIUR e le
OO.SS sulle funzioni aggiuntive del 9/11/2001: ”Vanno comunque garantite, anche
attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o
l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di
H…….ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale”.
Dalle succitate norme emerge con chiarezza che i responsabili del conferimento delle
supplenze brevi sono i Dirigenti scolastici.
A loro spettano tutte le valutazioni per garantire la continuità dell’azione amministrativa,
l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico, la garanzia ed il diritto allo studio degli
alunni, la piena funzionalità delle attività didattiche.
Basterebbe fare un semplice controllo incrociato per ogni singola scuola (assenze del
personale al SIDI, supplenti interni ed esterni a copertura delle assenze) per verificare che
il monte ore annuale curriculare è violato privando gli alunni dei loro sacrosanti diritti e
riducendo l’efficienza dell’azione amministrativa, la quale deve sempre ispirarsi al rispetto
del principio della legalità.
La “forzatura dell’interpretazione è più evidente:
quando asseriscono che: “Non riescono a nominare i supplenti” dimenticando di dire
che spesso non fanno le convocazioni, non applicano le disposizioni inerenti il
regolamento delle supplenze, non “chiamano il personale dichiaratosi disponibile alle
supplenze inferiore ai dieci giorni nell’infanzia e nella primaria.
Quando asseriscono che: “ La vigilanza degli alunni ha valore primario rispetto al diritto
allo studio” non sentendosi, quindi, in dovere di applicare tutte le norme che definiscono
i percorsi amministrativi per assicurare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
Anche gli Uffici periferici del MIUR non restano indietro in queste modalità interpretative:
Non sempre rispettano, nella formazione delle classi, i piani di dimensionamento
scolastico regionale per quanto riguarda tempi di percorrenza degli alunni, eventuali
dissesti stradali, le deroghe per quanto attiene i plessi e le pluriclassi situati in territori
montani, ed a scarsa densità abitativa. La soluzione ricorrente è quella di superare il
problema chiudendo dette scuole mentre succede, incomprensibilmente, che si lascino
pluriclassi all’interno di centri abitati.
Il colpo di grazia a tutte queste situazioni lo danno gli accorpamenti degli istituti scolastici
(Dimensionamento) fatto su logiche campanilistiche da parte dei comuni e/o logiche non
sempre funzionali alla migliore offerta didattica sul territorio.
Sono accorpamenti fatti solo per tagliare l’organico del personale docente ed ATA:
infatti un accorpamento di 2 scuole con 700 alunni ciascuno porta ad un taglio
dell’organico ATA di 1 AA e 3 CS negli istituti comprensivi e di 3 AA e 9 CS negli istituti
superiori. Il taglio tocca anche il personale docente. Comuni e Dirigenti Scolastici saranno
costretti, seppure con motivazioni diverse, a tagliare plessi e classi soprattutto nei comuni
montani.
Siamo di fronte ad una scelta politica che parte dal dimensionamento scolastico Tremonti-
Gelmini nel 2008 e portato avanti da tutti i governi che si sono succeduti fino ad oggi
compreso il Governo Meloni.
L’USB PI Calabria, a garanzia del diritto all’istruzione, sostanziale e non formale dei propri
cittadini,
INDICE
Una manifestazione pubblica da tenersi Giovedì 26 cm alle ore 10,00. presso la sede
dell’USR Calabria Via Lungomare, 259 8810 Catanzaro
INVITA
Il Direttore Generale di attivare ogni iniziativa necessaria a far rispettare le indicazioni
ministeriali per quanto riguarda la sostituzione del personale assente anche in quei casi
che permettono tale sostituzione fin dal primo giorno di assenza del titolare
CHIEDE
Al Direttore Generale
di voler ricevere, in occasione della manifestazione una delegazione sindacale insieme ad
una rappresentanza dei manifestanti.
Al personale della scuola e alle famiglie
di mobilitarsi, per dare il contributo dei calabresi alle richieste, a livello nazionale, della
trasformazione dell’organico di diritto in organico di fatto, della stabilizzazione del
personale precario docente e ATA, della revisione delle tabelle di calcolo dell’organico
ATA (almeno un CS in più per ogni plesso diverso da quello principale, l’inserimento di
nuovi parametri relativi alle tipologie degli edifici, piani, planimetrie, laboratori, palestre,
cortili e alla quantità di ore che giornalmente la scuola resta aperta.
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14/01/2023
USB PI SCUOLA CALABRIA
Leo Morabito – Rocco Coluccio