Un avvocato, pluribeneficiario di incarichi legali sui cui presupposti manifestiamo forti perplessità, prima di esprimersi in difesa del sindaco e della giunta su fatti palesi e incontrovertibili, dovrebbe comunicare ai cittadini il contenuto della sentenza del TAR. Tale sentenza, in fase cautelare, critica fortemente l’ente e ridimensiona notevolmente le censure. Sarebbe opportuno, inoltre, evitare di politicizzare il proprio ruolo.
È paradossale che chi difende il diritto della giunta ad esternalizzare gli incarichi legali ne sia tra i beneficiari. Inoltre, coloro che oggi in giunta firmano per l’abolizione dell’ufficio legale, in passato ricevevano incarichi legali esternalizzati proprio a causa dell’assenza di tale ufficio.
Quanto affermato nel nostro comunicato stampa è confermato dall’ordinanza del TAR, che ha disposto una sospensiva ripristinando l’Avvocatura. L’ordinanza, facilmente reperibile sul portale della giustizia amministrativa, evidenzia che il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia di tutti i provvedimenti impugnati, fissando l’udienza di merito per l’8 ottobre 2025. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Le motivazioni che censurano gli atti amministrativi impugnati sono le seguenti:
Difetto di istruttoria, in violazione dell’art. 7 del regolamento comunale dell’Avvocatura.
Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, con omissione del parere di regolarità contabile e diversi passaggi istruttori necessari per valutare una riorganizzazione così rilevante degli uffici.
Eccesso di potere per irragionevolezza, sia rispetto al contenimento della spesa sia in relazione alla maggiore tutela della difesa dell’ente. La sentenza sottolinea che “i provvedimenti impugnati appaiono pregiudizievoli della posizione e dell’immagine professionale della ricorrente”.
Consiglieri di minoranza, comune di Gioia Tauro