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San Ferdinando, “Operazione Eclissi” gli indagati e le contestazioni.VIDEO

 

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GLI INDAGATI E LE CONTESTAZIONI

 

  • Cimato Ferdinando alias “u Zirruni”, nato a Gioia Tauro(RC) il 02.07.1980
  • Cimato Antonio alias “ricchiazza” nato a Cinquefrondi(RC) il 13.03.1989
  • Malvaso Gregorio, nato a Gioia Tauro il 16.11.1978
  • Scicchitano Giuseppe nato a Gioia Tauro (RC) il 17.07.1982
  • Gioffrè Giuseppe alias “Peppi i Tota” nato a Gioia Tauro il 22.06.1981,
  • Morano Federico alias “u fijju du tingiutu”, nato a Taurianova (RC) il 11.02.1994
  • Albano Giuseppe alias “U raguni o Pinocchio”) nato a Rosarno (RC) il 20.11.1969,

 

  • Caprino Nicola nato a Taurianova (RC) l’ 08.08.1991
  • Mazzeo Pasquale nato a Taurianova (RC) il 04.09.1991
  • Naso Ferdinando nato a Rosarno (RC) il 22.01.1967
  • Paparatto Ferdinando nato a Taurianova il 22.08.1968,
  • Albano Pasquale alias “pinocchietto”) nato a Taurianova (RC) il 08.10.1992,
  • Stefanov Boyan Dimitrov nato in Bulgaria il 06.07.1982
  • Celi Santo detto “Santino”, nato a Rosarno (RC) il 15.03.1957,
  • CELI Bruno, nato a Gioia Tauro il 05.06.1984
  • Di Bella Francesco, nato a Gioia Tauro (RC) il 24.08.1982
  • Prodanova Milena Nikolaeva nata a Belene (Bulgaria) il 02.09.1971
  • Georgeva Viktoriya Trifonova, nata a Svishtov (Bulgaria) il 30.07.1990
  • Cimato Domenico, nato a Cinquefrondi il 12.05.1981,
  • Albano Silvio, nato a Gioia Tauro il 12.03.1991,
  • Marafioti Daniele, nato a Gioia Tauro il di 01.10.1991,
  • Pirrottina Giacomo, nato a Gioia Tauro il 04.09.1978,
  • Pantano Giuseppe detto Pino, nato a Rosarno il 11.04.1962,

 

  • Pantano Giovanni, nato a Rosarno il 23.06.1959,
  • Pantano Jhonny, nato Gioia Tauro il 27.04.1991,
  • PANTANO Salvatore nato a Gioia Tauro, il 1.07.1985

 

  • MADAFFERI Domenico, nato a Rosarno il 04/04/1940
  • PAPASIDERO Caterina nata a Rosarno, il 19.03.1973

 

Per i seguenti reati:

 

                                                cosca BELLOCCO-CIMATO

 

CIMATO Ferdinando, CIMATO Antonio, CIMATO Domenico, MALVASO Gregorio, GIOFFRE’ Giuseppe, CAPRINO Nicola, SCICCHITANO Giuseppe, CELI Santo, NASO Ferdinando, ALBANO Giuseppe, ALBANO Pasquale, ALBANO Silvio, MORANO Federico, CELI Bruno, Stefanov Boyan Dimitrov PIRROTTINA Giacomo, MARAFIOTI Daniele, GEORGIEVA Viktoriya Trifonova, PRODANOVA Milena, DI BELLA Francesco, MAZZEO Pasquale, PAPARATTO Ferdinando

  • 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI c.p., per avere preso parte – tra gli altri con BELLOCCO Giulio, SPANO’ Aurora, BELLOCCO Berto, BELLOCCO Antonio cl. 88, BELLOCCO Carmelo cl. 87, BELLOCCO Domenico cl. 81, BELLOCCO Vincenza (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente nell’ambito del p.p. 891-2012 R.G.N.R.-D.D.A.), con BELLOCCO Michele, BELLOCCO Umberto cl. 83, BELLOCCO Mariangela, BELLOCCO Emanuela, D’AGOSTINO Vincenzo, D’AGOSTINO Francesco, LONGO Carlo Antonio, MERCURI Francesco, NOCERA Maria Serafina, OLIVERI Domenico, RULLO Raffaele, PANETTA Rocco, BELCASTRO Michelangelo, NOCERA Francesco, MALVASO Pasquale, TIMPANI Luigi, PIROMALLI Luigi, ZUNGRI’ Francesco, LIGATO Bartolo Angelo, PIROMALLI Luigi (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente nell’ambito del p.p. 8507/10 R.G.N.R.-D.D.A.), BELLOCCO Carmelo cl. 56, BELLOCCO Rocco cl. 52, BELLOCCO Domenico cl. ’80, BELLOCCO Francesco cl. 89, BELLOCCO Umberto cl. ’91, BELLOCCO Domenico cl. 77, BELLOCCO Antonio c. 80, D’AGOSTINO Maria Teresa, GALLO Rocco Gaetano, SCORDINO Antonino, (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente nell’ambito del p.p. 4259/09 R.G.N.R.-D.D.A.), BELLOCCO Umberto cl. 37 (nei confronti deI quale si è proceduto separatamente nell’ambito del p.p. 321/11 R.G.N.R.-D.D.A.), BARRESE Annunziato (nei confronti deI quale si è proceduto separatamente nell’ambito del p.p. 6710/10 R.G.N.R.-D.D.A) nell’ambito della associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta – operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria città) e con organo di vertice denominato “Provincia” – alla cosca BELLOCCO-CIMATO, operante sul territorio del comune di Rosarno, a sua volta inserita nel mandamento tirrenico (per come già giudiziariamente accertato nei processi DE STEFANO Paolo + 59, “La Mafia delle tre Province”, “Tirreno”, “Porto”, “Conchiglia”, “Tallone d’Achille” e “Bosco Selvaggio”), ma anche in Emilia Romagna e in Lombardia, avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello:
  • di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;

 

  • di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;
  • di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi con organizzazioni criminose omologhe (cosca PESCE), sopprimendo i soggetti che a quel controllo si contrapponevano;
  • di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità individuale e in materia di armi;
  • e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

 

Segnatamente:

  • CIMATO Ferdinando, alias “u Zirruninel ruolo di capo, promotore ed organizzatore (c.d. “reggente”) della associazione, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere.

In particolare, in epoca successiva all’arresto del suocero BELLOCCO Giulio  fungeva da “reggente” dell’omonima cosca, quale principale punto di riferimento degli altri sodali;  inoltre, coordinava le attività illecite della cosca, distribuendone i relativi proventi ai sodali e gestendo “la cassa comune”, e  aveva compiti di pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, mantenendo anche i rapporti con i rappresentanti di altre consorterie operanti nell’ambito dell’organizzazione unitaria denominata ‘ndrangheta.

 

  • MALVASO Gregorio, nel ruolo di organizzatore dell’organizzazione mafiosa; con il ruolo di “capo crimine”, con il compito di gestire le attività estorsive della cosca ed i danneggiamenti; controllare l’opera dei “picciotti di giornata”, impartendo disposizioni ben determinate; curare ed organizzare i summits di ‘ndrangheta con esponenti della sua ‘ndrina e con quelli della ‘ndrina dei Pesce-Pantano in occasione della pax mafiosa del 14 marzo 2014; dirimere i litigi tra sodali; fornire consigli i relazione alla gestione dei rapporti con altri ‘ndranghetisti, specie latitanti; controllare l’attività dei sodali  in relazione alla detenzione di armi da fuoco e da guerra, preoccupandosi della loro custodia, manutenzione e dell’effettuazione di prove balistiche; acquistare munizioni e armi, assicurando che venisse approntato un arsenale attraverso la rigenerazione delle munizioni; gestire attività commerciali come il bar  denominato “Corona” ubicato in via Rosarno a San Ferdinando, un autolavaggio sito in via Leopardi a San Ferdinando ed un chiosco stagionale estivo nell’agosto 2013 in viale Autonomie “lungomare”, ponendole a disposizione degli associati per le riunioni finalizzate all’attuazione del programma criminoso.

 

  • SCICCHITANO Giuseppe nel ruolo di organizzatore dell’organizzazione mafiosa, partecipando alle riunioni di ‘ndrangheta, con compiti di custodia dei rituali di affiliazione della ‘ndrangheta; addetto al commercio delle armi reperendo clienti.

 

 

  • CIMATO Antonio, alias “ricchiazza nel ruolo di organizzatore dell’organizzazione mafiosa con il compito di gestire il controllo del territorio e le estorsioni e riportare le c.d ambasciate a Cimato Ferdinando; assicurare la circolarità delle informazioni tra gli associati; di intervenire in ausilio dei sodali, ove necessario, per assicurare la fuga in caso di ricerche da parte delle Forze dell’Ordine; con compiti operativi nel settore delle armi, disponendo di armi e fungendo da custode del munizionamento della cosca; addetto alla bonifica delle vetture per evitare eventuale attività caaptativa.

 

  • GIOFFRE’ Giuseppe alias “Peppe i Tota” nel ruolo di organizzatore dell’organizzazione mafiosa con compiti di consigliore, prendendo parte alle riunioni, formulando i propri pareri nella gestione della prospettata guerra di mafia con la cosca Pesce-Pantano, avendo anche preso parte alla fase organizzativa in relazione al danneggiamento del bar denominato Sport & Style di Loiacono Franceco Antonio, quale diretto uomo di fiducia di Malvaso Gregorio.

 

  • CIMATO Domenico nel ruolo di organizzatore della cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, con compiti operativi nel settore delle estorsioni e nel settore delle armi, con compiti di custodia delle armi e munizioni della cosca.

 

  • STEFANOV Boyan Dimitrov quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, in qualità di armiere, custode e meccanico e collaudatore delle armi e addetto a rigenerare le munizioni; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • NASO Ferdinando quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione nell’interesse dell’intera organizzazione criminale; con compiti operativi nel settore delle armi. Più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • MAZZEO Pasquale quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione nell’interesse dell’intera organizzazione criminale; con compiti operativi nel settore delle armi. Più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

 

  • CAPRINO Nicola quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, in qualità di armiere e custode; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • ALBANO Pasquale alias “pinocchietto” quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, con compiti operativi nel settore dei danneggiamenti e della armi; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • PAPARATTO Ferdinando quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione nell’interesse dell’intera organizzazione criminale; ha il ruolo di custodire e movimentare le armi nella disponibilità della cosca all’occorrenza; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • DI BELLA Francesco, quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione nell’interesse dell’intera organizzazione criminale; di occuparsi della custodia di armi, nella disponibilità della cosca, e dell’acquisto di inneschi per confezionare il munizionamento; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • MORANO Federico alias “u fijju du Tangiutu”, quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, in qualità di “picciotto di giornata”, con attività di controllo del territorio, essendo l’addetto a segnalare la presenza e la posizione nel centro urbano di autovetture civetta e/o con colori d’istituto appartenenti ed in uso alle Forze di Polizia; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • ALBANO Silvio, quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, in qualità di “picciotto di giornata”, con attività di controllo del territorio, essendo l’addetto a segnalare la presenza e la posizione nel centro urbano di autovetture civetta e/o con colori d’istituto appartenenti ed in uso alle Forze di Polizia; con compiti di spostare le autovetture dei sodali per evitare opere di installazione di microspie; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • ALBANO Giuseppe alias “u raguni o Pinocchio con il ruolo di partecipe e con il compito di mettere a disposizione della cosca, per summit di ‘ndrangheta, i locali commerciali del ristorante all’insegna “Osteria dei Poeti” ubicato in via Villaggio Praia del comune di San Ferdinando, da lui gestito; con compiti operativi nel settore delle armi; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • CELI Santo, quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, nella qualità di referente politico del sodalizio mafioso, rivestendo in seno all’Amministrazione Comunale la carica di Vice Sindaco; con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell’associazione nell’interesse dell’intera organizzazione criminale; con compiti operativi nel settore delle armi e dei danneggiamenti; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • PRODANOVA Milena Nikolaeva, quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, in costante rapporto con Malvaso Gregorio, con il compito di assicurare la circolazione delle informazioni tra gli affiliati, e con il ruolo di intestataria fittizia, nell’interesse del capo crimine, dell’attività commerciale mafiosa “Bar Corona” sito in via Rosarno a San Ferdinando e di un chiosco avvitato nell’anno 2013 sul lungomare di San Ferdinando. Più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • CELI Bruno quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, in rapporti di affari con Malvaso Gregorio, con il ruolo imprenditoriale, titolare reale, unitamnte al Malvaso, di un chiosco avviato nell’estate 2013 sul lungomare di San Ferdinando apparentemente intestato a Prodanova Milena e con compiti operativi nel settore delle armi; partecipa a riunioni di ‘ndrangheta. Più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • GEORGEVA Viktoriya Trifonova quale partecipe della cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, con il compito di “postina” per veicolare informazioni tra sodali; con il compito di recapitare armi da Cimato Ferdinando a Malvaso Gregorio nonché di gestione delle attività commerciali riconducibili a Malvaso; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

 

 

  • MARAFIOTI Daniele quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, con il compito di “addetto alla sicurezza dei veicoli” degli altri affiliati, essendogli demandato il compito di bonificare le automobili della cosca, con la finalità di sviare le indagini, impedendo eventuale attività di intercettazione; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

 

  • PIRROTTINA Giacomo quale partecipe alla cosca Bellocco-Cimato imperante in San Ferdinando e zone limitrofe, con il compito di assicurare la circolazione delle informazioni tra gli affiliati, partecipare alle riunioni, bonificare le autovetture degli affiliati, impedendo le caaptazioni delle intercettazioni e per eludere le indagini; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo

 

■ Con il ruolo di promozione, direzione ed organizzazione a carico di Cimato Ferdinando, Cimato Antonio, Malvaso Gregorio, Scicchitano Giuseppe  e Gioffrè Giuseppe

■ Con l’aggravante dell’essere l’associazione armata.

■ Con l’aggravante che le attività economiche – di cui gli associati avevano assunto o mantenuto il controllo – erano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

 

 

                                          Armi

CIMATO Antonio

  • reato di cui all’art. 2 e 7 della legge 895/1967 (come modificato dall’art. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr. 497), art. 7 della legge 203/1991 perché deteneva illegalmente un’arma comune da sparo.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando, accertato in data 18 dicembre 2013 (conversazione nr 16-A-5 delle ore 15.40 tra Malvaso Gregorio, Cimato Antonio, Cimato Ferdinando)

 

MALVASO Gregorio

  • reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. ed art. 2 e 7  della legge 895/1967 (come modificati dagli artt. 10 e 14 e della legge 14 ottobre 1974 nr. 497) art. 7 della legge 203/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva numerose armi comuni da sparo che offriva a Polimeni Francesco.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco -Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando, accertato in data 18 dicembre 2013 (conversazione nr 16-A-5 delle ore 15.40 tra Malvaso Gregorio, Cimato Antonio, Cimato Ferdinando)

 

CIMATO Ferdinando e GIOFFRE’ Giuseppe

  • reato di cui all’art. 110 c.p. ed art 2, 4 e 7 della legge 895/1967 (come modificato dall’art 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr. 497) art. 7 della legge 203/1991 perché, in concorso tra loro illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un’arma comune da sparo; ed un’ulteriore la deteneva il solo Cimato Ferdinando.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco -Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando accertato in data 18 dicembre 2013 (conversazione nr 18-A-1 delle ore 17.33 del 18 dicembre 2013 intercorsa tra Cimato Ferdinando e Gioffrè Giuseppe)

 

CIMATO Ferdinando  e GIOFFRE’ Giuseppe

  • reato di cui agli artt 110 c.p. e 697 c.p. art 7 della legge 203/1991 perché in concorso tra loro detenevano munizionamento vario per pistola calibro 9, calibro 7,65, calibro 38 e 357.

In San Ferdinando accertato in data 18 dicembre 2013 (conversazione nr 18-A-1 delle ore 17.33 del 18 dicembre 2013 intercorsa tra Cimato Ferdinando e Gioffrè Giuseppe)

 

 

MALVASO Gregorio

  • reato di cui all’art. 1 della legge 897 del 1967 (come modificato dall’art. 9 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) art. 7 della legge 203/1991 perché introduceva nel territorio italiano e deteneva illegalmente un’arma da guerra tipo pistola semiautomatica marca colt (in quanto attualmente in dotazione all’esercito degli Stati Uniti d’America)

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando, accertato in data 20 dicembre 2013 (conversazione nr 49-A-1 delle ore 00.09.51  del 20 dicembre 2013 intercorsa tra Malvaso Gregorio e Giuffrè Giuseppe detto Peppe i Tota)

 

MALVASO Gregorio e NASO Ferdinando

  • reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2, 4 e 7 della legge 895 del 1967 (come modificato dall’art. 10, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) art 7 della legge 203/1991 perché, in concorso tra loro illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un’arma comune da sparo con cui esplodevano numerosi colpi per effettuare prove tecniche finalizzate ad accertare la funzionalità della stessa.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco -Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando, accertato in data 30 dicembre 2013. (conversazione nr 297 delle ore 08.00 del 30  dicembre 2013 intercorsa tra Malvaso Gregorio e Naso Ferdinando)

 

MALVASO Gregorio

  • reato di cui all’art 2 e 7 della legge 895 del 1967 (come modificato dall’art 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) perché deteneva illegalmente una parte di un’arma comune da sparo del tipo caricatore che cedeva a Gioffrè Giuseppe.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando, accertato in data 30 dicembre 2013. (conversazione nr 297 delle ore 08.00 del 30  dicembre 2013 intercorsa tra Malvaso Gregorio e Naso Ferdinando)

 

  • reato di cui all’art 2 e 7 della legge 895 del 1967 (come modificato dall’art 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) perché deteneva illegalmente una pistola del tipo 9×21

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

 In San Ferdinando, accertato in data 24 dicembre 2013 (conversazione ambientale nr 154 del 24 dicembre 2013 intercorsa tra Malvaso Gregorio e Bovan Dimitrov Stefanov)

 

MALVASO Gregorio, BOVAN Dimitrov Stefanov e CIMATO Ferdinando

  • reato di cui all’art 110 c.p. e art 2, 4 e 7 della legge 895/1967 art 7 della legge 203/1991  perché in concorso tra loro illegalmente detenevano una parte di un’arma comune da sparo ovvero il calcio di un fucile o di una pistola che consegnavano a Bovan Dimitrov Stefanov per effettuare una riparazione.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco -Cimato di San Ferdinando.

 In San Ferdinando, accertato in data 24 dicembre 2013 (conversazione ambientale nr 154 del 24 dicembre 2013 intercorsa tra Malvaso Gregorio e Cimato Ferdinando e, successivamente tra Malvaso Gregorio e Bovan Dimitrov Stefanov)

 

CIMATO Ferdinando

  • reato di cui all’art 2 e 7 della legge 895 del 1967 (come modificato dall’art 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr. 497) perché deteneva illegalmente una pistola di tipo non meglio precisato con canna di una certa lunghezza.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

 In San Ferdinando, accertato in data 24 dicembre 2013 (conversazione ambientale nr 154 del 24 dicembre 2013 intercorsa tra Malvaso Gregorio e Cimato Ferdinando)

 

MALVASO Gregorio

  • reato di cui all’art 81 cpv c.p. ed art. 2 e 7 della legge 895 del 1967 (come modificato dall’art 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) art 7 della legge 203/1991 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva illegalmente:
  • una pistola a sei pollici;
  • una pistola marca Smith e Wesson

che acquistava da un soggetto non meglio identificato

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

 In San Ferdinando, accertato in data 24 dicembre 2013 (conversazione ambientale nr 154 del 24 dicembre 2013 intercorsa tra Malvaso Gregorio e Cimato Ferdinando)

 

 

MALVASO Gregorio, CIMATO Ferdinando, NASO Ferdinando, ALBANO Giuseppe e GEORGIEVA Viktoriya Trifonova

  • reato di cui agli artt 110 e 697 c.p. perché in concorso tra loro detenevano illegalmente un quantitativo imprecisato di cartucce per arma da fuoco che Cimato Ferdinando consegnava a Georgieva Viktoriya Trifonova, che le occultava nella sua borsa per poi consegnarle a Malvaso Gregorio, che a sua volta, unitamente a Naso Ferdinando, le portava e le consegnava a Albano Giuseppe.

In San Ferdinando, accertato in data 30 dicembre 2013 (conversazione ambientale nr 295-A-1 del 30 dicembre 2013 intercorsa tra Malvaso Gregorio e Georgieva Viktoriya Trifonova)

 

 

ALBANO Giuseppe

  • reato di cui all’art. 2 e 7 della legge 895 del 1967 (come modificato dall’art. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr. 497) art. 7 della legge 203/1991 perché deteneva illegalmente una pistola ed un caricatore che aveva acquistato da un soggetto allo stato non identificato al prezzo di euro 1.500,00.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

 In San Ferdinando, accertato in data 31 dicembre 2013 (conversazione ambientale  nr 319 –A-1 delle ore 06.02 del 31 dicembre 2013 intercorsa tra Albano Giuseppe e Malvaso Gregorio)

 

 

MALVASO Gregorio

  • reato di cui all’ art. 2 e 7 della legge 895 del 1967 (come modificato dall’art 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) art 7 della legge 203/1991 perché deteneva illegalmente una parte di arma da fuoco ovvero un caricatore.

 ■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco -Cimato di San Ferdinando.

 In San Ferdinando, accertato in data 4 gennaio 2014 (progressivo nr 419 del 4 gennaio 2014)

 

GIOFFRE’ Giuseppe, MALVASO Gregorio

  • reato di cui all’ art. 110 c.p. ed art 2 e 7 della legge 895 del 1967 (come modificato dall’art 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) e art 697 c.p. art 7 della legge 203/1991 perché, in concorso tra loro,  detenevano illegalmente una pistola che in quel momento Gioffrè portava al seguito nonché un quantitativo imprecisato di munizionamento.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

 In San Ferdinando, accertato in data 31 dicembre 2013 (progressivo nr 327 delle ore 14.00  e nr 329 delle ore 16.00  e 331 delle ore 18.00 del 31 dicembre 2013)

 

MALVASO Gregorio, CIMATO Antonio e DI BELLA Francesco

  • reato di cui all’ art. 110 c.p. art 697 c.p. art 7 della legge 203/1991 perché, in concorso tra loro, detenevano illegalmente un quantitativo imprecisato di munizionamento, parte del quale veniva nascosto nelle vicinanze del distributore denominato IP sito in via Rosarno di San Ferdinando.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

 In San Ferdinando, accertato in data 31 dicembre 2013 (progressivo nr 332 delle ore 19.00 del 31 dicembre 2013)

 

 

 

MALVASO Gregorio, CIMATO Antonio e CIMATO Ferdinando

  • reato di cui all’ art. 110 c.p. ed art 2 e 7 della legge 895 del 1967 (come modificato dall’art 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) e art 697 c.p. art 7 della legge 203/1991 perché, in concorso tra loro, detenevano illegalmente una pistola nonché un quantitativo imprecisato di munizionamento.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

 In San Ferdinando, accertato in data 31 dicembre 2013 (progressivo nr 333 del 31 dicembre 2013 delle ore 20.00)

 

 

CELI Santo

  • reato di cui all’art. 2 e 7 delle legge 895 del 1967 (come modificato dall’art 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 nr 497) art. 7 della legge 203/1991 perché deteneva illegalmente una pistola calibro 6.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

 In San Ferdinando, accertato in data 16 febbraio 2014 (progressivo nr 1460 delle ore 18.45,50 del 16 febbraio 2014)

 

 

                            Danneggiamenti mediante esplosioni di colpi d’arma da fuoco

 

MALVASO Gregorio e CELI Santo

  • reato di cui agli artt. 110 c.p. e art 2, 4 e 7 legge 895/1967, art 61 nr 2 c.p. art 7 delle legge 203/1991 perché in concorso tra loro quali mandanti e con persone allo stato identificate, incaricate della materiale esecuzione del delitto, detenevano e portavano in luogo pubblico, armi comuni da sparo al fine di commettere il reato sub c), ovvero il danneggiamento mediante esplosione di colpi d’arma da fuoco del veicolo tipo Fiat Panda, targata DH834AC, di proprietà dei coniugi Di Masi Fortunato e Saffioti Rita, titolari del ristorante denominato l’”Ancora”, sito in via Torino nr. 67 di San Ferdinando.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco – Cimato di San Ferdinando.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo 21)

In San Ferdinando in data 17 luglio 2013.

 

 

  • reato di cui all’art 110 c.p. e art 635 commi 1 e 2 nr 3 in relazione all’art 625 nr 7 c.p. , art 7 della legge 203/1991 perché in concorso tra loro quali mandanti e con persone allo stato identificate, incaricate della materiale esecuzione del delitto, esplodendo numerosi colpi d’arma da fuoco (almeno sette) danneggiavano il veicolo tipo Fiat Panda, targata DH834AC, di proprietà dei coniugi Di Masi Fortunato e Saffioti Rita (titolari del ristorante denominato l’”Ancora”, sito in via Torino nr. 67 di San Ferdinando), che si trovava parcato all’interno del cortile dell’abitazione ubicata in via Rimessa nr. 31 di San Ferdinando, quale atto ritorsivo ad uno “sgarbo” ricevuto perché i due coniugi avevano protestato sia presso la Capitaneria di Porto che presso gli uffici Comunali per l’autorizzazione rilasciata per l’apertura di un chiosco estivo a carattere stagionale facente capo a Celi Santo, Celi Bruno e Malvaso Gregorio, su una parte di lido, posta innanzi alla loro attività imprenditoriale.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto ai danni di cose esposte alla pubblica fede.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando in data 17 luglio 2013.

 

 

CIMATO Ferdinando, ALBANO Pasquale, MALVASO Gregorio

  • reato di cui agli artt. 110 c.p. e art 2, 4 e 7 legge 895/1967, art. 61 nr 2 c.p., art. 7 della legge 203/1991 perché in concorso tra loro:
  • Cimato Ferdinando e Malvaso Gregorio, quali mandanti;
  • Albano Pasquale quale esecutore materiale,

detenevano e portavano in luogo pubblico, armi comuni da sparo al fine di commettere il reato sub 21) ovvero il danneggiamento mediante esplosione di colpi d’arma da fuoco dell’attività commerciale di proprietà e gestita da Loiacono Francesco Antonio, detto “u monacedda”, ad insegna “bar Sport&Style”, sito in via Bologna di San Ferdinando.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando. (conversazione ambientale nr 146-B-1 delle ore 01.00 del 24 dicembre 2013 tra Albano Pasquale e Malvaso Gregorio; conversazione ambientale nr. 168 delle ore 23.00 tra Malvaso Gregorio, Cimato Antonio e Gioffrè Giuseppe e servizio di videoripresa nei pressi del bar gestito da Malvaso Gregorio attestante l’incontro tra Malvaso Gregorio e Pirrottina Antonio).

           In San Ferdinando, 24 dicembre 2013.

 

 

  • reato di cui all’art. 110 c.p. e art. 635 commi 1 e 2 nr. 3 in relazione all’art. 625 nr. 7, art. 7 della legge 203/1991 c.p. perché in concorso tra loro:
  • Cimato Ferdinando e Malvaso Gregorio, quali mandanti;
  • Albano Pasquale quale esecutore materiale,

esplodendo numerosi colpi d’arma da fuoco danneggiavano il bar denominato “Sport&Style” di proprietà e gestito da Loiacono Francesco Antonio, detto “u monacedda” sito in via Bologna di San Ferdinando, quale atto ritorsivo per alcuni “sgarbi” ricevuti e per avere un pretesto per scatenare una guerra di mafia con la ‘ndrina, da sempre storicamente contrapposta, rappresentata dalla cosca Pesce di Rosarno.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando. (conversazione ambientale nr 146-B-1 delle ore 01.00 del 24 dicembre 2013 tra Albano Pasquale e Malvaso Gregorio; conversazione ambientale nr. 168 delle ore 23.00 tra Malvaso Gregorio, Cimato Antonio e Gioffrè Giuseppe e servizio di videoripresa nei pressi del bar gestito da Malvaso Gregorio attestante l’incontro tra Malvaso Gregorio e Pirrottina Antonio)

           In San Ferdinando, 24 dicembre 2013.

 

 

 

 

 

                                                     Intestazioni fittizie

MALVASO Gregorio e PRODANOVA Milena Nikolaeva

24) reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12 quinquies L. 7 Agosto 1992 n. 306, art 7 della legge 203/1991  perché Malvaso  Gregorio – al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale – attribuiva fittiziamente a Prodanova Milena Nikolaeva la titolarità della licenza per l’esercizio dell’attività commerciale destinata a bar, pizzeria, paninoteca e sala-giochi denominata “Corona” sita in via Rosarno a San Ferdinando.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco -Cimato di San Ferdinando.

       ■ Con recidiva reiterata per MALVASO Gregorio

In San Ferdinando dal 14 giugno 2011 con condotta tuttora perdurante.

 

MALVASO Gregorio, PRODANOVA Milena Nikolaeva e GEORGIEVA Viktoriva Trifonova

25)  del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 2, 81 cpv. c.p. 291 bis, 291 ter comma 1 e comma 2 lett.c) dpr 43/73, art. 7 della legge 203/1991  per avere, in concorso tra loro, con diverse azioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, venduto e comunque detenuto in territorio italiano, un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando, con marchi “DAVIDOFF GOLD”, “ESSE Light” ed “ESSE Black” contraffatti, pari, allo stato non determinabile, ma certamente superiore a 10 kg. convenzionali, in quanto circa 14 kg. convenzionali – per un totale di 78 stecche ciascuna delle quali composta da 10 pacchetti – venivano sequestrati in data 19 luglio 2011 ed ulteriori 7 pacchetti venivano sequestrati in data 4 febbraio 2012.

             ■Condotta aggravata per il MALVASO per avere promosso ed organizzato la cooperazione nel reato e comunque diretto l’attività dei còrrei.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco – Cimato di San Ferdinando.

        ■  Con recidiva reiterata per MALVASO Gregorio

In San Ferdinando dal 19 luglio 2011 al 4 febbraio 2012

 

 

MALVASO Gregorio e GEORGIEVA Viktoriva Trifonova

26) del reato di cui all’agli artt. 110 – 697 c.p., art. 7 della legge 203/1991 per avere, in concorso tra loro, illegittimamente detenuto n. 53 colpi cal. 9 mm, occultate in un appartamento nella disponibilità di entrambi.

Con recidiva reiterata per MALVASO Gregorio

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

 

In San Ferdinando il 19 luglio 2011

 

 

MALVASO Gregorio e CELI Bruno

 27) reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12 quinquies L. 7 Agosto 1992 n. 306, art 7 della legge 203/1991  perché, in concorso tra loro,  Malvaso  Gregorio e Celi Bruno, pur essendone proprietari  – al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale –  attribuivano fittiziamente a Prodanova Milena Nikolaeva la titolarità della licenza per l’esercizio di un chiosco estivo a carattere stagionale, posizionato sul lungomare di San Ferdinando.

Con recidiva reiterata per MALVASO Gregorio

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

 

In San Ferdinando in data 15 luglio 2013

 

 

 

                                                                   DROGA

 

MALVASO Gregorio

  • reato di cui all’art. 73 D.P.R 309/1990 art. 7 della legge 203/1991 perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, trasportava o faceva trasportare e comunque deteneva un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente non meglio identificata.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando accertato in data 20 dicembre 2013 (progressivo nr. 68 delle ore 19.00 del 20 dicembre 2013) 

 

 

CIMATO Antonio, CIMATO Ferdinando, MARAFIOTI Daniele e PIRROTTINA Giacomo (in concorso con PIZZATA Giuseppe classe 1987 per cui si procede sepratamente)

  • reato di agli artt 110 c.p. ed 73 comma 1 e comma 1 bis P.R. 309/1990 art. 7 della legge 203/1991 perché, in concorso tra loro senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 della stessa normativa, acquistavano, detenevano a fini di spaccio e trasportavano un quantitativo pari a kg 160 circa di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

In particolare, coadiuvavano Pizzata a caricare la droga e fornivano il veicolo tipo Fiat Ducato targato DS083LE, per l’occultamento e il trasporto dello stupefacente, intestato alla ditta Word & Service dagli stessi gestita, stabilendo quantitativo e impartendo istruzioni circa le precauzioni da adottare durante il viaggio.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando in data 16 giugno 2014 (progressivi nr 5260, 5261 e 5262 del 16 giugno 2014)  

 

 

CIMATO Antonio

  • reato di cui all’art 368 c.p., 61 nr. 2 c.p., art 7 della legge 203/1991 perché con denuncia sporta presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di San Ferdinando, consapevole della sua innocenza, incolpava falsamente Pizzata Giuseppe del reato di appropriazione indebita.

In particolare, in accordo con Pizzata Giuseppe addetto a fungere da corriere di 160 kg di marijuana, suddivisa in plichi che veniva caricata presso l’autonoleggio della ditta Word & Service dei fratelli Cimato, su un furgone tipo Ducato targato DS083LE, per l’occultamento ed il trasporto, apparentemente dato in noleggio, dopo il suo arresto in flagranza di reato da parte dei militari in servizio presso la tenenza di Montegiordano, con la finalità di assicurare a sé ed agli altri affiliati alla cosca Bellocco-Cimato l’impunità per il delitto di cui al capo 29), accusava falsamente Pizzata di aver commesso un’appropriazione indebita ai danni dell’azienda di cui era titolare.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con la finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando, in data  16 giugno 2014.  

 

 

 

ESTORSIONI

 

MALVASO Gregorio e GIOFFRE’ Giuseppe

  • reato di cui all’art 110 c.p. ed art. 81 cpv c.p., 629 commi 1 e 2 c.p. in relazione all’art. 628 comma 3 nr. 3 c.p., ed art 7 d.l. del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203) perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi distinti, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé e per l’organizzazione di appartenenza, dopo aver commesso numerosi danneggiamenti, mediante minaccia sia pure velata di seguitare nell’azione criminosa, costringendo gli amministratori della casa di cura denominata “Padre Pio” di San Ferdinando a pagare un’imprecisata somma di denaro quale “pizzo”, si procuravano un ingiusto profitto.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto soggetti che fanno parte dell’associazione mafiosa.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con  finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando e con metodo mafioso.

In San Ferdinando, fino all’anno 2012 (conversazione ambientale nr 49-A-1 del 20 dicembre 2013 intercorsa tra Gioffrè Giuseppe e Malvaso Gregorio)

 

 

CIMATO Domenico

  • reato di cui all’art. 81 cpv c.p., 629, commi 1 e 2 c.p. in relazione all’art. 628 comma 3 nr. 3 c.p., ed art. 7 d.l. del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203) perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi distinti, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé e per l’organizzazione di appartenenza, mediante minaccia, sia pure velata, di non consentire all’imprenditore di lavorare in sicurezza nel territorio di San Ferdinando senza trovarsi esposto ad atti di danneggiamento e furti, costringendo Toscano Francesco, amministratore di fatto dell’azienda Evergreen di Rizziconi, risultata aggiudicatrice nel dicembre 2013 dell’appalto di raccolta dei rifiuti solidi urbani, a versare la somma di euro 1.000,00 quale “pizzo”, procurava a se e al sodalizio criminoso di riferimento, un ingiusto profitto.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto soggetto che fa parte dell’associazione mafiosa.

■ Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto con  finalità di agevolare la cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando e con metodo mafioso.

            In San Ferdinando, dal dicembre 2013, fino alla data del 17 marzo 2013.

                                                    

cosca PESCE-PANTANO

PANTANO Giuseppe detto “Pino”, PANTANO Giovanni, PANTANO Jhonny

(in concorso con D’AGOSTINO Francesco, FERRARO Angela, FERRARO Giuseppe, FERRARO Mario, FILARDO Giuseppe, FORTUGNO Domenico, LEOTTA Domenico, LUCIA Claudio, MATALONE Roberto, ODIERNA Yuri, PALAIA Rocco, PESCE Antonino cl. 1953,  PESCE Francesco cl. 1979, PESCE Francesco cl. 1984, PESCE Francesco cl. 1987, PESCE Giuseppe cl. 1980, PESCE Giuseppina, PESCE Marcello, PESCE Maria Grazia, PESCE Marina, PESCE Rocco cl. 1984, PESCE Salvatore, PESCE Vincenzo cl. 1986, PETULLÀ Alberto, RAO Franco, RAO Rocco, SIBIO Domenico, STANGANELLI Maria, VARRÀ Domenico, ARENA Domenico, PESCE Vincenzo cl. 1959, PESCE Francesco cl. 1978, nei cui confronti si è proceduto separatamente nell’ambito dell’operazione “All Inside” R.G.N.R 4302/2006)

 33) reato previsto e punito 416 bis c.p. – commi I, II, III, IV, V e VI – c.p., per aver preso parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, con i ruoli e le funzioni di seguito specificati, nell’ambito della associazione unitaria di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato “Provincia”, tutti alla cosca Pesce operante in Rosarno, zone limitrofe e Milano, a loro volta inserite nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia reggina, contribuendo alla realizzazione degli scopi del sodalizio, attraverso la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e le conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivavano, con la commissione di delitti contro il patrimonio e grazie anche alla ampia disponibilità di armi; scopi, in particolare, diretti:

– al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti;

– al conseguimento, infine, per sé e per gli altri affiliati di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose, quali omicidi, estorsioni, rapine, sistematicamente esercitate ai danni di imprenditori privati.

In particolare:

  • PANTANO Giuseppe detto Pino, nel ruolo di organizzatore della associazione, nella sua propaggine operativa sul territorio di Rosarno, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere.

In particolare, quale principale punto di riferimento degli altri sodali; inoltre, coordinava le attività illecite della cosca, con compiti di pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, mantenendo anche i rapporti con i rappresentanti di altre consorterie operanti nell’ambito dell’organizzazione unitaria denominata ‘ndrangheta.

  • PANTANO Jhonny, quale partecipe dell’associazione, alle dipendenze del capo e padre Pantano Giuseppe, con compiti operativi nel settore delle armi e dei danneggiamenti; deputato a mantenere rapporti con esponenti di altre articolazioni ‘ndranghetistiche, in particolare con gli appartenenti alla cosca rivale Bellocco-Cimato; più in generale, é a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo
  • PANTANO Giovanni, quale partecipe dell’associazione, alle dipendenze del capo e fratello Pantano Giuseppe nonché referente politico della cosca di appartenenza in seno all’Amministrazione Comunale di San Ferdinando, quale “contraltare” al Vice Sindaco Celi Santo, appartenente allo schieramento mafioso dei Bellocco-Cimato.

■ Con l’aggravante della recidiva per Pantano Giuseppe.

■ Con il ruolo di promozione, direzione ed organizzazione a carico di Pantano Giuseppe detto “Pino”

■ Con l’aggravante dell’essere l’associazione armata.

■ Con l’aggravante che le attività economiche – di cui gli associati avevano assunto o mantenuto il controllo – erano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

In San Ferdinando, dall’anno 2013 con condotta perdurante.

 

PANTANO Giuseppe

34) reato di cui all’art 81. cpv c.p., 629, commi 1 e 2 c.p. in relazione all’art. 628 comma 3 nr. 3 c.p., ed art. 7 d.l. del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203) perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi distinti, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé e per l’organizzazione di appartenenza, mediante minaccia sia pure velata di ulteriori danneggiamenti, tale da esercitare una forte pressione ed ingenerare nella vittima il pericolo per la propria vita e per quella dei propri dipendenti, costringendo Macrì Domenico, proprietario di un fondo in San Ferdinando a concedergli la guardiania del terreno  e a consegnargli la somma di euro 100,00 si procurava la disponibilità del denaro con altrui danno.

  • Con l’aggravante della minaccia o violenza posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis c.p. ovvero della cosca Pesce-Pantano
  • Con l’aggravante dell’utilizzo del c.d. “metodo mafioso”, consistito nell’ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose
  • Con l’aggravante dell’aver agito al fine di agevolare ed avvantaggiare l’attività dell’associazione mafiosa di appartenenza ovvero la cosca Pesce Pantano.

In San Ferdinando dal novembre 2013 con condotta perdurante

 

 

PANTANO Giovanni e PANTANO Salvatore

  • reato di cui agli art 81 e 110 c.p. ed art. 56 e 629 c.p. in relazione all’art. 628 c.p. nnrr. 1 e 3 c.p., art. 7 della legge 203/1991 perché in concorso tra loro mediante minaccia di seguito descritta, costringendo Corigliano Pasquale ad accollarsi la responsabilità in ordine ad un asserito sinistro stradale, compivano atti univocamente diretti a procurarsi una somma di denaro con correlativo danno, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In particolare, dopo l’asserita collisione tra il veicolo di Corigliano Pasquale con un veicolo Fiat Punto, nella loro disponibilità, non determinata da alcuna manovra colposa da parte del Corigliano, con reiterate minacce consistite nell’affermare che spettava loro una somma a titolo risarcitorio “di diritto” e con atteggiamento mafioso, costringendolo al pagamento, compivano atti univocamente diretti a procurarsi la disponibilità di una somma di denaro, anche attraverso la dazione di un assegno firmato in bianco, non riuscendo nel loro intento per cause non dipendenti dalla loro volontà. 

Con l’aggravante dell’aver compiuto il fatto con metodo mafioso, consistito nell’ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto più persone riunite e soggetto (Pantano Giovanni), appartenente ad organizzazione di stampo mafioso ovvero all’articolazione della ‘ndrangheta denominata cosca Pesce-Pantano.

In San Ferdinando, in epoca antecedente e prossima al 21 febbraio 2014.

 

 

 

 

 

                           

CONCORSO ESTERNO In ASSOCIAZIONE MAFIOSA

 

MADAFFERI Domenico

  • reato di cui all’art. 110 c.p. ed art 416 bis c.p. perché, pur non facendo parte dell’associazione di cui al capo 1) e 32) forniva un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla cosca Bellocco-Cimato, come referente politico del sodalizio. Nella qualità di pubblico ufficiale ovvero di Sindaco del Comune di San Ferdinando, contribuiva al perseguimento delle finalità della cosca suddetta e dei singoli associati, favorendo la organizzazione e/o i suoi esponenti di vertice, nell’aggiudicazione di appalti pubblici in favore di “aziende mafiose”, nel rilascio di autorizzazioni comunali o di certificati anagrafici e finanche mediando per evitare che i cittadini, di fronte alle angherie subite, potessero sporgere querela.

In particolare:

  • rilasciava, quale ufficiale dell’Anagrafe, un certificato di stato di famiglia ideologicamente falso, in cui veniva attestato un inesistente rapporto di convivenza tra Caprino Nicola, esponente della cosca Bellocco-Cimato, e Raso Veronica, con la finalità di consentire a quest’ultima di usufruire di colloqui carcerari con il detenuto;
  • dopo il danneggiamento mediante incendio, ad opera di ignoti, del 17 marzo 2014, di un autocompattatore della ditta Evergreen di San Ferdinando, aggiudicataria dell’appalto di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel centro cittadino e la conseguente rescissione del contratto con l’Ente Comune, seguendo le indicazioni del consigliere di minoranza Pantano Giovanni, intraneo alla cosca Pesce-Pantano, e raccolto il placet di Celi Santino, vice Sindaco ed esponente della cosca Bellocco-Cimato, si spendeva affinchè il nuovo appalto venisse aggiudicato alla ditta Radi di Palmi, azienda sulla quale era confluito il gradimento delle due ‘ndrine di San Ferdinando.
  • concorreva, moralmente e materialmente, al rilascio di un titolo concessorio per l’installazione di un chiosco estivo a carattere stagionale sul lungomare di San Ferdinando, in favore formalmente dell’intestaria fittizia Prodanova Milena, ma di fatto gestito dai componenti della cosca Bellocco-Cimato Malvaso Gregorio e Celi Bruno.
  • informava Pantano Salvatore di una possibile denuncia a suo carico per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di Corigliano Pasquale.

 

In San Ferdinando, nell’anno 2013 fino a tutto luglio 2014

 

 

 

MADAFFERI Domenico

  • reato di cui all’art. 479 c.p. art. 7 della legge 203/1991 perché, con la finalità di agevolare la cosca Bellocco – Cimato, imperante a San Ferdinando, nella qualità di ufficiale di anagrafe del Comune di San Ferdinando attestava falsamente in un atto fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità, ovvero che Raso Veronica nata a Cinuefrondi il 7 luglio 1992 era convivente con Caprino Nicola nato a Taurianova l’8 agosto 1991, esponente della cosca Bellocco-Cimato e detenuto all’epoca presso la Casa Circondariale di Palmi per reati in materia di armi; e ciò faceva per consentire alla ragazza di effettuare colloqui carcerari con Caprino

Con l’aggravante dell’aver agito al fine di agevolare ed avvantaggiare l’attività dell’associazione mafiosa denominata cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando, in data 24 marzo 2014.

 

PAPASIDERO Caterina

  • reato di cui all’art. 323 c.p. ed art. 7 della legge 203/1991 perché, con la finalità di agevolare le attività imprenditoriali della cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando, di cui Malvaso Gregorio rappresentava figura apicale, nella qualità di responsabile dell’area tecnica del Comune di San Ferdinando, nello svolgimento delle funzioni, in violazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006 e del regolamento comunale per le immissioni in fognatura delle acque reflue di San Ferdinando ed in particolare degli artt. 26, 27, 28 e 30, intenzionalmente procurava a Malvaso Gregorio, titolare di un’autolavaggio sito in via Leopardi di quel centro urbano, un ingiusto vantaggio patrimoniale.

In particolare, con provvedimento autorizzatorio nr. 33 del 3 marzo 2014, emanato a distanza di soli 3 giorni dal deposito dell’istanza datata 28 febbraio 2014, autorizzava Malvaso Gregorio ad immettere nella pubblica fognatura lo scarico dei rifiuti liquidi dell’insediamento destinato ad autolavaggio e attività di manutenzione e soccorso stradale, dettando le seguenti prescrizioni “durante, dopo l’esecuzione dei lavori l’Ufficio Tecnico può fare eseguire prove sull’impermeabilità dei condotti, sull’efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se l’impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato. Prima della sua entrata in funzione, il titolare dell’autorizzazione deve avvertire con comunicazione scritta il responsabile dell’area tecnica per un esame conclusivo di collaudo in contradditorio con l’imprenditore o un suo indicato. A tale scopo deve essere concordata una data di sopralluogo con l’incaricato dell’U.T.C preposto al controllo. In caso di esito negativo del collaudo o del controllo, potrà essere richiesta la scoperta dei condotti o delle installazioni sotterranee a cura e spese del richiedente. Il collaudo viene eseguito da un funzionario dell’ufficio tecnico comunale sulla base del progetto approvato. Per tutti gli esami il titolare dell’autorizzazione deve fornire gratuitamente i necessari operai, apparecchi e materiali.”

Il provvedimento autorizzatorio adottato risultava però violativo, oltre che della normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo nr. 152/2006, delle seguenti norme regolamentari:

  • del disposto dell’art. 26 del Regolamento Comunale per le immissioni in fognatura delle acque reflue di San Ferdinando, laddove non dichiarava inammissibile la domanda in assenza della “scheda tecnica contenente i cicli produttivi, portata istantanea massima; portata oraria media e massima; volume giornaliero degli scarichi, composizione degli scarichi, descrizione degli impianti di trattamento esistenti, capacità di accumulo ed omogeneizzazione di vasche poste a monte dello scarico espressa in mc”-
  • del disposto dell’art. 27 del Regolamento Comunale per le immissioni in fognatura delle acque reflue di San Ferdinando, laddove non dichiarava inammissibile la domanda in assenza della relazione tecnica in cui siano riportate le opere previste con i materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, eventuali opere di trattamento previsto; i rendimenti di depurazione ed i quantitativi di fango ed altri residui (con le relative caratteristiche) che si prevede di ottenere dal trattamento”.
  • del disposto dell’art. 28 del Regolamento Comunale per le immissioni in fognatura delle acque reflue di San Ferdinando, ove previa acquisizione del parere dell’ufficio tecnico, non rilasciava un permesso temporaneo per l’attivazione dello scarico e messa a regime delle opere di trattamento, con indicazione del periodo di validità del provvedimento, e indicazione delle prescrizioni afferenti i limiti di accettabilità dei reflui ammessi nel periodo di messa a regime.
  • del disposto dell’art 30 del Regolamento Comunale per le immissioni in fognatura delle acque reflue di San Ferdinando, ove prevede la necessità di un intervento tecnico analitico ed un’ispezione sui luoghi per la verifica della rispondenza delle opere eseguite a quelle presentate, dopo il decorso di 30 giorni dalla ricezione di analisi ritenute idonee.

e con la condotta su descritta, non osservando l’iter amministrativo previsto nel regolamento, adottando l’autorizzazione allo scarico dell’autolavaggio di cui era titolare contrassegnata dal nr. 33 del 3 marzo 2014, intenzionalmente procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale a Malvaso Gregorio, consentendo  l’operatività della ditta.

Con l’aggravante dell’aver agito al fine di agevolare ed avvantaggiare l’attività dell’associazione mafiosa denominata cosca Bellocco-Cimato di San Ferdinando.

In San Ferdinando, in data 3 marzo 2014.