Annullata la sorveglianza speciale a Vincenzo Zappia

Accolto il ricorso dell’Avv. Romeo

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione Misure di Prevenzione, presieduta dal Dott. Bruno Muscolo, accogliendo il ricorso dell’Avv. Antonio Romeo difensore di Zappia Vincenzo Giuseppe, ha annullato il Decreto del Tribunale di Reggio Calabria con il quale era stata applicata , allo Zappia, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di dimora presso il Comune di residenza .

Questi i fatti. All’esito del processo c.d. “ Vecchia Guardia “ , avviato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nel 2014, e che aveva portato alla sbarra diverse persone , tra le quali anche lo Zappia, accusate di fare parte di una associazione mafiosa dedita alla consumazione di reati estorsivi in danno di vari proprietari terrieri del comprensorio taurianovese, Vincenzo Giuseppe Zappia , che aveva deciso di farsi giudicare col rito ordinario, veniva assolto dal Tribunale di Palmi da tutte le contestazioni che gli erano state mosse . Da lì a poco tempo dopo lo Zappia veniva proposto per l’applicazione della misura di prevenzione personale e per il sequestro della casa di abitazione finalizzato alla confisca . Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la proposta della misura patrimoniale ma applicava allo Zappia quella personale della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque . Immediata e severa l’impugnazione del difensore avv. Antonio Romeo che , nel corposo atto di gravame , ha evidenziato l’illogicità e l’infondatezza della motivazione dell’opposto decreto, atteso che la stessa , valorizzando dati del passato remoto della vita dello Zappia, non forniva un convincente ragionamento sulla ritenuta pericolosità attuale del proposto , così discostandosi dalle linee guida fornite da diversi pronunciamenti della Cassazione e, in via unitaria, rappresentati dalla recentissima Sentenza “ Gattuso” a Sezioni unite . All’udienza camerale , il penalista taurianovese ha ribadito energicamente l’erroneità del convincimento dei primi giudici , passando in rassegna tutti gli elementi dai quali emergeva da tempo il netto e radicale taglio del proposto con il mondo della malavita organizzata e la non trascurabile distanza geografica che oramai da decenni separa lo Zappia dal luogo di origine . Copiosa anche la documentazione fornita alla Corte che, accogliendo in toto i motivi di appello , ha annullato il provvedimento impugnato .

“ La pronuncia di annullamento – afferma l’avv. Romeo – interviene a riportare finalmente giustizia in un caso che era stato valutato tramite elementi investigativi fermi al 1999, e non con dati attuali, addirittura , consacrati in provvedimenti giudiziali che ci permettono, invece, di poter oggi affermare l’assoluta estraneità dello Zappia da qualsivoglia circuito malavitoso e quindi l’assenza di qualsiasi pericolosità personale “.