Cittanova lì 0704/2025
Al Responsabile
Settore Tecnico
SEDE
Al Segretario Comunale
anche nella qualità di
Responsabile Anticorruzione
SEDE
e p.c. A S.E. Il Prefetto
di Reggio Calabria
Alla Procura Regionale
della Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale
Per la Regione Calabria
CATANZARO
Oggetto: Istanza ex art. 43 comma 2 TUEL
I sottoscritti consiglieri comunali Domenico Bovalino, Alessandro Cannatà, Anselmo La Delfa, esaminati i documenti acquisiti dagli uffici relativamente agli abusi edilizi accertati sull’immobile di proprietà della ditta Antico-Tripodi,
PREMETTONO
Che dalla documentazione acquisita e da informazioni successivamente assunte risulta che, seppur con notevole ritardo e a seguito di reiterati solleciti da parte di altri Uffici comunali è stato richiesto ed acquisito dall’Ufficio tecnico il verbale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n.3/2020, non impugnata e quindi da tempo definitiva, riguardante l’abusiva realizzazione di muro di recinzione in fregio alla pubblica via dell’abitato cittadino;
Che non risultano, tuttavia, posti in essere gli adempimenti conseguenziali stabiliti dall’art. 31, commi IV-IVbis e V, DPR 380/2001, rispetto ai quali, come è noto, l’Ufficio tecnico non ha alcun potere discrezionale, avendo, peraltro, i privati interessati prestato acquiescenza al provvedimento prodromico costituito dall’ordinanza di demolizione che è da tempo divenuta definitiva;
Che risulta, altresì, da tempo definito il ricorso al TAR iscritto al N. 62/2021 RG, promosso dai coniugi Antico-Tripodi avverso l’ulteriore ordinanza del 04.11.2021 con la quale era stata applicata ai ricorrenti la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma II, del DPR 380/2021 per il distinto abuso edilizio costituito dalla traslazione del fabbricato sul lotto confinante;
Che l’esistenza di tale abuso è stato esplicitamente riconosciuto dai privati destinatari dell’ordinanza, i quali hanno presentato formale domanda di sanatoria;
Che la predetta domanda di sanatoria è stata da tempo definita nella forma del silenzio-rigetto, come espressamente confermato nella sentenza del TAR Calabria Sez. Staccata di Reggio Calabria n. 672/2021, nella quale è stato chiarito che “sull’istanza di sanatoria formulata dai ricorrenti si è formato un provvedimento tacito di rigetto, che non sarebbe stato comunque ricorribile mediante il rito speciale di cui all’art.117 C.p.a., poiché non si tratta di una mera inerzia dell’Amministrazione, ma di un silenzio significativo avente per legge valenza provvedimentale”;
Che, secondo quanto deciso dai Giudici amministrativi nella citata sentenza, la quale risulta vincolante tanto per i privati quanto per la pubblica amministrazione, a seguito dell’accertato silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria, l’Amministrazione ha l’obbligo di riesercitare il potere ovvero di assegnare al privato un nuovo termine per adempiere spontaneamente all’ordine già dato;
Che gli adempimenti dovuti, consequenziali ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi, risultano ad oggi omessi dall’Ufficio Tecnico;
Che a tale inspiegabile inerzia, consegue una condizione di illegittimità che desta particolare clamore e sconcerto nell’opinione pubblica cittadina in quanto, com’è noto, gli abusi edilizi coinvolgono personalmente il Sindaco;
Che tale inerzia genera anche un significativo danno erariale in quanto è dovere dell’Ufficio ingiungere il pagamento delle sanzioni pecuniarie stabilite da Testo Unico dell’Edilizia per entrambi gli abusi i quali, tacitamente (per mancata impugnativa giurisdizionale) o esplicitamente (con la presentazione della domanda di sanatoria, respinta con il silenzio-rigetto) riconosciuti dagli stessi privati destinatari, sono stati accertati con i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali sopra menzionati da tempo divenuti definitivi;
Che con decreto del Sindaco n° 5/2025 è stata recentemente nominata la nuova Responsabile del Settore Tecnico, la quale, trascurando tutto il pregresso iter amministrativo e giudiziario che ha consacrato l’esistenza degli abusi sopra menzionati, ha assunto, tra i primissimi provvedimenti adottati, la determina n° 221 del 31.03.2025 con la quale ha affidato, a spese del Comune, ad un perito agrario l’incarico di eseguire un rilievo topografico di dettaglio ai fini dell’accertamento tecnico per le valutazioni consequenziali riguardanti l’Ordinanza n° 3 del 4.11.2020 e il Provvedimento n. 14649 del 4.11.2020;
Che tale iniziativa, francamente singolare e allarmante, risulta obiettivamente esorbitante rispetto ai doveri dell’Ufficio Tecnico per diversi ordini di motivi:
Con riferimento all’ordinanza n° 3 del 4.11.2020 (riguardante il muro di recinzione):
– perché la stessa, non essendo stata impugnata dai privati destinatari (i quali, evidentemente consapevoli dell’abuso, vi hanno prestato acquiescenza, riconoscendo tacitamente l’illecito), è divenuta da tempo definitiva, come peraltro incidentalmente confermato nella citata sentenza del TAR Calabria Sez. Staccata di Reggio Calabria n° 672/2021;
– perché l’Ufficio Tecnico, avendo già richiesto e acquisito il verbale di inottemperanza della citata ordinanza, avrebbe dovuto limitarsi ad adottare – come avviene per la generalità di tutti i cittadini comuni mortali – i provvedimenti consequenziali, rispetto ai quali la legge non attribuisce al funzionario margini di discrezionalità;
Con riferimento all’ordinanza n. 14649 del 4.11.2020 (traslazione del fabbricato):
– perché i privati destinatari dell’ordinanza hanno riconosciuto esplicitamente l’abuso al punto di presentare una domanda di sanatoria;
– perché la domanda di sanatoria (con la quale i privati hanno riconosciuto l’abuso) è stata respinta dall’Ufficio Tecnico nella forma del silenzio-rigetto, come espressamente confermato dal TAR Calabria Sez. Staccata di Reggio Calabria con la menzionata sentenza 672/2021;
– perché i motivi aggiunti avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di sanatoria, proposti dai privati nel citato ricorso 62/2021, sono stati dichiarati inammissibili/irricevibili dal TAR Calabria Sez. Staccata di Reggio Calabria con la menzionata sentenza 672/2021, con la quale si è anche stabilito (e la decisione, passata in giudicato, è vincolante tanto per i privati quanto per la pubblica amministrazione, Ufficio Tecnico compreso) che al Comune non resta altro da fare che <
Che, non ultima, per entrambi i provvedimenti, viene in rilievo la seguente ulteriore considerazione:
– La Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che da poco ha ricevuto l’incarico, con tutti i connessi benefici economici, proprio dal Sindaco Avv. Domenico Antico, ha inteso riservare alla persona fisica del Sindaco e del di lui coniuge, un trattamento privilegiato che non trova precedenti e che inevitabilmente è destinato ad offuscare l’immagine della pubblica amministrazione. Ella, anziché applicare le sanzioni pecuniarie conseguenti all’inerzia dei privati e ai provvedimenti amministrativi e giudiziari definitivi, ha assunto la singolare iniziativa di conferire, a spese del Comune, un incarico professionale ad un perito agrario affinché verifichi se è corretto quanto accertato dall’Ufficio Tecnico nei citati provvedimenti definitivi riguardanti abusi edilizi risalenti ad anni prima, implicitamente o esplicitamente riconosciuti dagli stessi proprietari, che risultano anche confermati in una sentenza passata in giudicato del Tribunale Amministrativo Regionale;
Che l’iniziativa dell’Ufficio Tecnico, difficilmente spiegabile alla cittadinanza, la quale non gode di analoghi trattamenti privilegiati, finirà per creare un pericoloso precedente legittimando i cittadini a convincersi che si possano disattendere in modo disinvolto i provvedimenti amministrativi (e finanche le sentenze che li dovessero vedere soccombenti) e tranquillamente dormirci sopra, perché la pubblica amministrazione non mancherà di venire incontro ai loro personalissimi interessi egoistici, mettendo a disposizione risorse umane e finanziarie per garantire nel futuro, quando ogni rimedio amministrativo e giudiziario si sarà concluso a loro sfavore, una nuova comoda ciambella di salvataggio a spese della collettività;
Che, neppure è chiaro quale sia lo scopo dell’incarico conferito al perito agrario: se questi dovesse fornire indicazioni conformi rispetto a quelli emersi dai rigorosi accertamenti eseguiti a suo tempo dall’Ufficio Tecnico comunale quale sarebbe l’utilità della spesa gravante sulle casse comunali? Se, invece, il perito agrario dovesse fornire indicazioni difformi rispetto a quelli emersi dai rigorosi accertamenti eseguiti a suo tempo dall’Ufficio Tecnico comunale chi (e in base a che cosa) deciderà quale delle due dovrà ritenersi prevalente?
Che merita, infine, di essere evidenziato che l’attuale Responsabile dell’Ufficio Tecnico quando nel passato ha ricoperto lo stesso incarico, che le era stato conferito dal precedente Sindaco, non si è mai preoccupata di mettere in discussione i provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti gli abusi edilizi di cui trattasi e, pertanto, è sinceramente inquietante che ella assuma l’iniziativa oggi subito dopo avere ricevuto l’incarico di responsabilità dall’attuale Sindaco, destinatario delle ordinanze sopra citate;
Tanto premesso i sottoscritti consiglieri avvalendosi delle prerogative previste dall’art.43, comma II, TUEL
CHIEDONO
1) Di conoscere lo stato del procedimento conseguente all’ordinanza n.3/2020, divenuta definitiva, con la quale è stato ingiunto ai coniugi Antico Domenico e Tripodi Angela la demolizione di un manufatto edilizio illecitamente edificato in fregio alla Via Verona e di conoscere le ragioni per le quali il Responsabile dell’Ufficio Tecnico non ha ancora dato corso agli adempimenti consequenziali;
2) Di conoscere lo stato del procedimento relativo all’ordinanza del 04.11.2021 Prot.14649 avente ad oggetto l’applicazione di sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.P.R. n. 380/2001, emessa nei confronti di Domenico Antico e Angela Tripodi, in conseguenza dell’intervenuto silenzio-rigetto dell’istanza di sanatoria a suo tempo presentata dagli interessati e del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Calabria Sez. Staccata Di Reggio Calabria n.672/2021, nonché di conoscere le ragioni per le quali il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – pur avendo i privati riconosciuto espressamente l’abuso al punto da presentare l’istanza di sanatoria definita con silenzio rigetto provvedimentale – non ha ancora dato corso agli adempimenti consequenziali;
3) Di ricevere copia di tutti gli atti, verbali (compreso il verbale di accertamento dell’inottemperanza), solleciti e provvedimenti adottati dall’Ufficio Tecnico e dagli altri Uffici comunali in relazione ai procedimenti di cui trattasi, nonché eventuali atti istruttori e solleciti di Autorità sovraordinate, riguardanti l’ordinanza di demolizione n.3/2020.
I sottoscritti, nella rivestita qualità, invitano il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a riesaminare la vicenda amministrativa alla luce delle considerazioni e degli atti e provvedimenti in premessa richiamati e, previa immediata revoca della determina n° 221 del 31.03.2025, a dare corso senza indugio agli adempimenti consequenziali, previsti dal TU dell’Edilizia, anche per quanto concerne le sanzioni pecuniarie connesse ai provvedimenti amministrativi e giudiziari acquisiti al fascicolo del procedimento.
I sottoscritti chiedono, altresì, di conoscere, anche in relazione alle periodiche sollecitazioni della Prefettura di Reggio Calabria indirizzate ai Comuni della Città Metropolitana, se sono stati trasmessi all’Ufficio Territoriale del Governo gli elenchi delle ordinanze di demolizione di manufatti edilizi abusivamente realizzati.
I sottoscritti dichiarano che la documentazione e le informazioni di cui sopra sono richieste per l’esercizio del proprio mandato di consiglieri comunali e pertanto ne sollecitano l’evasione con la massima urgenza, riservando all’esito del riscontro di avanzare eventuali ulteriori richieste.