San Ferdinando Questione Rigassificatore
2) il proponente non ha mai affrontato il problema relativo alla regolamentazione del traffico navale ai fini della sicurezza, cosí come previsto dalle norme/raccomandazioni internazionali dell’International Maritime Organization (I.M.O.).;
3) il proponente non ha mai nemmeno analizzato il problema dell’interferenza costituita dal previsto traffico delle navi LNG con i traffici portuali di transhipment esistenti, per i quali si prospetta un impatto negativo;
4) il traffico delle navi LNG – in ottemperanza alla citate norme/raccomandazioni internazionali I.M.O. – comporterebbe inevitabilmente una serie di limitazioni alla movimentazione delle altre navi all’interno del porto a causa della manifesta incompatibilità fra il traffico esistente e quello previsto per l’esercizio del Rigassificatore;
5) richiamando la normativa esistente in materia e la sua più recente applicazione al rigassificatore di Porto Viro, la Capitaneria di Porto di Chioggia ha emanato Ordinanza n. 64/2008 della Capitaneria di Porto di Chioggia, che richiama le disposizioni impartite dall’International Marittime Organization (IMO), e prescrive tassativamente le seguenti aree di sicurezza circolari: una Zona di Rispetto (ATBA) Area To Be Avoided di 1,5 miglia nautiche di raggio, e una Zona di Sicurezza (Safety Zone) di 2.000 m di raggio (pari a 1,07 miglia nautiche) tutto attorno al terminale di attracco della metaniera;
6) che tali aree di sicurezza per l’impianto di rigassificazione di Gioia Tauro dovrebbero essere “centrate” sullo stesso sito di rigassificazione “on shore”;
7) le più recenti norme/raccomandazioni prescrivono distanze di interdizione alla navigazione, da navi gasiere in manovra o dai pontili dei rigassificatori con navi metaniere in fase di scarico, unitamente ad una fascia di mare sempre sgombra, per consentire alla metaniera – in caso di incidente durante lo scarico – di allontanarsi senza rimorchiatori;
8) l’applicazione di tali vincolanti misure di sicurezza paralizzerebbero completamente le attività dell’intero Porto di Gioia Tauro;
9) non viene valutata l’esplosione del GNL in contatto con l’acqua (rapid phase transition – RPT), che genera una pericolosa nube infiammabile che, dislocata dal vento, può venir attinta da un innesco situato anche a distanza remota dal punto di sversamento iniziale;
10) a pag. 12 del documento relativo al “Nuovo Studio di Rischio Sismico” redatto dallo studio SGI del Prof. Faccioli, datato 26/01/2011 si conferma definitivamente che il sito di costruzione del rigassificatore ricade nella stessa pericolosa area di faglie sismogenetiche denominate ZS 929 “…tutte le faglie considerate (e il sito stesso) ricadono in una sola zona denominata ZS929…”, ed ancora, a pag. 16 dello stesso studio viene nuovamente confermato che …”il sito di Gioia Tauro è influenzato soprattutto da eventi di magnitudo < 6,5 entro la ZS 929…”
11) nella Relazione Tecnica Generale viene sottolineato che “…Il pontile è ubicato in un sito di notevole criticità dal punto di vista sismico-geotecnico. Le maggiori criticità riguardano: 1) liquefazione (dei terreni stessi) ed effetti cinematici; 2) Stabilità scarpata; 3) grandi spostamenti.” Si raccomanda quindi “… la necessità di interventi di stabilizzazione per la scarpata che si ritiene dovranno accompagnare la realizzazione del pontile”. I descritti punti 9 e 10 rendono – ai fini di una corretta applicazione della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) – l’impianto stesso non compatibile con il sito ambientale prescelto, in quanto la sua localizzazione produrrebbe danni rilevanti e renderebbe inaccettabili le condizioni socio-sanitarie delle popolazioni limitrofe;
12) I documenti di progetto presentati dal proponente non contemplano l’obbligatorio assolvimento dell’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto dal DL.vo 152/2006 per l’applicazione degli effetti ambientali di piani e programmi, data la presenza sullo stesso ambito di impianti e manufatti di alta incidenza tra i quali una centrale a turbogas, un inceneritore con raddoppio ultimato, l’impianto portuale, le zone industriali, tre centri abitati (…….)
Il sottoscritto consigliere provinciale chiede di sapere con urgenza se Codesta Capitaneria di Porto ha intenzione di applicare nelle fattispecie le vigenti disposizioni in materia emettendo un’ordinanza di limitazione alla navigazione.
Reggio Calabria 04.05.2012 Distinti saluti
Giuseppe Longo