CINQUEFRONDI IMPORTANTE SENTENZA Assolto il proprietario di un rimorchio contro il quale si era schiantato un anziano in scooter
Nell’immediatezza del sinistro nessuna contestazione fu elevata nei confronti del proprietario del rimorchio né, attesa la circostanza che la vittima era andata a collidere da solo contro il rimorchio, erano state ritenute necessarie altre attività d’indagine utili- nell’immediatezza a capire le ragioni della morte del centauro.
Solo successivamente, a seguito di un supplemento di informativa di reato – che nel corso del processo è stato oggetto di articolate contestazioni – alla luce di un ritenuto divieto di transito per gli autocarri nel centro abitato di San Martino, al proprietario del rimorchio veniva contestata la fattispecie delittuosa di cui all’art. 589 Codice Penale, e cioè omicidio colposo per aver parcheggiato il rimorchio in una area interdetta alla circolazione degli autocarri. Se il rimorchio non fosse stato lasciato in sosta- la sintesi dell’accusa- il motociclista non avrebbe potuto finire addosso all’ostacolo- ancorchè di mole imponente e in pieno giorno .
Il processo vedeva il collegio difensivo rappresentato dagli Avv. Luigi Mamone, del Foro di Palmi , e Renato Milasi , del Foro di Reggio Calabria, contestare la ricostruzione operata dagli investigatori. In particolare, veniva sottolineato che il divieto di transito si riferisse al centro abitato e non alla circonvallazione. A conforto di ciò veniva evidenziato che un tale divieto se sussistente avrebbe dovuto essere posto non all’inizio del paese ma quattro chilometri prima, nel quadrivio San Bartolo, al fine di impedire ai camion di canalizzarsi in una strada che non consente poi margine per l’inversione di marcia e , che in ogni caso, la prova che il divieto interessi la strada maestra e non la circonvallazione era data dal fatto che altro simile segnale sia presente nella periferia nord , quella che proviene da Taurianova e che non può interessare la circonvallazione – che non ha sbocco per gli autocarri- finendo a Nord in una stretto budello nel quale può passare una sola automobile alla volta.
Oltre a ciò veniva evidenziata l’incertezza della causa della morte del pensionato nel senso che non era stata accertato nell’immediatezza con autopsia se la morte fosse conseguenza della caduta o l’incidente fosse invece il risultato di un malore ( ictus , infarto o altro ) a seguito del quale lo scooter ormai senza controllo avrebbe finito la propria corsa contro il rimorchio. In ogni caso, oggetto di valutazione è stata anche la condizione del casco e della visiera le cui condizioni certamente penalizzavano la chiara visibilità della strada al centauro.
IL PM d’udienza pur evidenziando le incertezze che caratterizzavano il processo chiedeva emettersi sentenza di condanna. L’Avv. Luigi Mamone e l’Avv. Renato Milasi, nel corso di due dettagliati interventi oltre a ricostruire in ogni aspetto le circostanze che escludevano la sussistenza del divieto di transito e di sosta sulla circonvallazione evidenziavano le lacune della attività di discovery che impediscono ora di comprendere le vere cause della morte del pensionato , evidenziando sotto il profilo del diritto come fosse altresì censurabile le valutazioni in termini di responsabilità oggettiva per il proprietario del camion il fatto di aver parcheggiato un veicolo in una area potenzialmente interdetta al transito e alla sosta e concludevano chiedendo l’assoluzione perché il fatto non era sussistente. Tesi fatta propria dal Giudice. La vicenda sotto il profilo giudiziario si è così conclusa. Al Comune di Taurianova e alla Provincia spetta ora di chiarire se i camion da San Bartolo in avanti possano marciare in direzione San Martino e se possano percorrere la circonvallazione che – ormai è certo – non attraversa il centro urbano dove sarebbe ancora vigente un divieto di transito.