Brundolino: Quale ruolo avrà la Piana di Gioia Tauro nella Città metropolitana ?
In questo contesto di “accentramento” o di “decentramento” bisognava creare le condizioni per la soluzione del problema sociale. La legge 3 agosto 1999, n. 265 che modificava in parte la legge 142/90 all’art. 16 introduceva l’iter procedurale delle proposte degli enti locali interessati e gli adempimenti della regione. Le aree metropolitane definite dalla legge sono 9 nelle regioni a statuto ordinario e 5 nelle regioni a statuto speciale. Nelle aree metropolitane si costituiscono le “città metropolitane” fornite di un proprio statuto, propri organi e competenze. Poiché l’art. 114 della Costituzione, ante riforma titolo V, dichiarava espressamente che “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni” non ammettendo la creazione di altri enti territoriali, il legislatore ha dovuto far coincidere la “Città Metropolitana” con la “Provincia”, ente di piena rilevanza costituzionale, e parimenti l’“area metropolitana” è stata fatta coincidere col territorio provinciale. Tale Provincia può essere quella preesistente di cui il comune grande era capoluogo, come può essere ampliata con l’inclusione di altri comuni o ridotta per l’uscita di comuni che costituiscono così nuove province o si aggregano ad altre preesistenti.La legge n. 131 del 5 giugno 2003 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3….” All’art. 2 “Delega al Governo per l’attuazione dell’art. 117….” Comma 1 “ Il Governo è delegato ad adottare , entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge…..uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali….” Il termine fissato all’11 giugno 2004 è stato prorogato di un anno e successivamente al 31 dicembre 2005. Il nuovo Testo Unico degli Enti Locali per l’adeguamento dell’ordinamento degli enti locali alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 02 dicembre 2005. Reggio Calabria come “Area Metropolitana” è stata prevista dal “ Progetto di legge 142/2006 “ della Regione Calabria con la prospettiva di una integrazione con la Provincia di Messina. L’area metropolitana di Reggio Calabria , disegno di legge regionale n. 142/2006, è compresa tra i Comuni di Bagnara Calabra e Melito di Porto Salvo. Reggio Calabria è stata riconosciuta “Città Metropolitana con la “Legge 5 maggio 2009, n. 42 – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”. Art. 23- Norme transitorie per le Città Metropolitane – c. 2 “ Le città metropolitane possono essere istituite , nell’ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta: a) al Comune capoluogo congiuntamente alla Provincia Etc etc
.Con l’istituzione della Città Metropolitana la Provincia di Reggio Calabria è soppressa a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell’art. 143 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni La Giunta Regionale il 15 aprile 2009 ha varato un provvedimento che istituisce le “polarità urbane di riferimento”:
1) Reggio Calabria ( da Melito P.S. a Bagnara) 2) Locride 3) Piana di Gioia Tauro Le tre polarità urbane , 96 Comuni, legati dalla prospettiva di uno sviluppo organico (economico, sociale, culturale etc) debbono costantemente mantenere un dialogo per una programmazione di crescita globale: L’area metropolitana non deve togliere l’autonomia comunale ma deve essere una opportunità di coesione territoriale . Creare una inversione di tendenza a novanta gradi nella “Piana di Gioia Tauro” : riprogrammazione della sanità, viabilità, conurbazione, rapporti con l’area industriale ed integrazione dell’area portuale nel contesto del territorio, agricoltura, ambiente etc. Prevenire e bloccare la spoliazione del territorio da uffici ed attività esistenti (camera di commercio, attività portuali , reparti ospedalieri…..) I servizi pubblici locali devono essere gestiti nell’ambito territoriale allo scopo di assicurare e massimizzare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità. Comune e Città Metropolitana devono considerarsi enti di governo delle rispettive comunità, titolari di una sfera di autonomia riconosciuta direttamente dalla Costituzione ai sensi dell’art. 114 senza alcuna gerarchia. .