Evento formativo dell’AMI e della Scuola Forense sul tema dell’interesse superiore del minore tra normativa statuale e sovranazionale
Venerdì 14 ottobre, con inizio alle ore 16, si terrà presso il Tribunale di Cosenza, nella Biblioteca Arnone dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, l’evento formativo sull’interesse superiore del minore tra normativa statuale e sovranazionale, promosso dall’associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, sezione distrettuale di Catanzaro-Cosenza, in partenariato con la Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza e il COA di Cosenza.
Dopo i saluti istituzionali del Presidente del COA, Avv. Vittorio Gallucci, e del Presidente della Fondazione della Scuola Forense, Prof. Avv. Claudio De Luca, verranno introdotti i lavori dall’Avv. Margherita Corriere, Presidente della Sezione Distrettuale AMI Catanzaro-Cosenza. All’evento, la cui partecipazione è gratuita, relazioneranno la Prof.ssa Anna Lasso, lo psicologo e psicoterapeuta Marco Pingitore e la dr.ssa Marilina Intrieri, Presidente dell’associazione Child’s Friends, già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.
L’evento formativo tratterà della tutela dell’interesse del minore e del fatto che il giudice, nei procedimenti relativi all’affidamento dei figli minori, nell’emanare i provvedimenti, deve indirizzare la propria decisione verso l’interesse morale e materiale della prole, valutare le capacità dei genitori di crescerli, averne cura ed educarli al meglio, a prescindere dalla disgregazione del matrimonio, poiché si deve continuare ad essere genitori responsabili, benché non più coniugi.
In questi casi, il magistrato deve focalizzare ed esaminare le loro capacità di relazione affettiva, di educatori e la disponibilità ad un regolare rapporto genitore-figlio.
In tale ottica, il Tribunale, nel disporre i provvedimenti, deve tutelare l’interesse superiore della prole. A tal proposito si cita l’ordinanza della Suprema Corte del 19.05.2020 n. 9143, che afferma come, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, il giudizio prognostico da compiere in ordine alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione non può escludere il rispetto del principio della bigenitorialità.
Tale pronuncia afferma che, pur dovendosi tener conto del modo in cui i genitori hanno anteriormente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva e disponibilità ad un continuativo rapporto, nonché della loro personalità, delle consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che ciascuno di essi è in grado di offrire al minore, non si può tralasciare l’esigenza di garantire una comune partecipazione dei genitori alla vita del figlio, in quanto idonea a garantirgli una solida consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.
Ogni pronuncia giurisdizionale riguardante un minore deve essere orientata alla realizzazione del suo superiore interesse, finalizzata a favorire il suo benessere psicofisico e l’assetto migliore per la sua armonica crescita.
Di conseguenza i diritti dei genitori acquistano una portata funzionale all’attuazione dei diritti del minore. D’altra parte numerose sentenze della Suprema Corte fanno rilevare come lo stesso diritto alla bigenitorialità è in primis un diritto del minore e non del genitore “nel senso che deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il migliore interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel migliore interesse di quest’ultimo”.