Armi chimiche, Meetup M5S San Ferdinando chiede al sindaco l’applicazione del “Principio di precauzione”
PREMESSO CHE:
– l’art. 13 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, precisa “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
– l’art. 118 della Costituzione prevede “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che …”;
– l’art. 9 della Costituzione prevede “La Repubblica …. tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;
– l’’art. 32 della Costituzione prevede “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, …”;
– l’art. 41 della Costituzione prevede “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”;
– l’art. 1 della legge 185 del 1990 prevede ‘’Sono vietate la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell’uomo e della biosfera a fini
militari.
CONSIDERATO CHE:
– il Sindaco è l’Autorità Sanitaria Locale cui compete l’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale;
CHIEDE AI SINDACI ED A TUTTE LE AUTORITA’ COMPETENTI CHE:
– la presente proposta sia applicata alle attività di movimentazione e smaltimento dell’arsenale chimico siriano, sia per l’istruttoria dei procedimenti di competenza comunale, sia per le istruttorie finalizzate all’espressione del parere del Comune nell’ambito delle procedure di competenza provinciale, regionale o statale;
– tutti i procedimenti siano uniformati all’applicazione del “principio di precauzione” previsto dall’art. 191 comma 2 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»), tanto al fine di perseguire la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A tale scopo, le procedure amministrative dovranno individuare, descrivere e valutare secondo il predetto “principio di precauzione”, in modo appropriato e per ciascun caso particolare, gli impatti diretti e indiretti di ciascun piano, progetto, intervento, infrastruttura o attività sui seguenti fattori:
– l’uomo, la fauna e la flora;
– il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
– i beni materiali ed il patrimonio culturale;
– l’interazione tra i fattori di cui sopra.
Per ogni piano, programma, progetto, intervento, infrastruttura o attività da autorizzare, anche qualora non fossero soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà essere accertato preventivamente, secondo il “principio di precauzione”, che l’attività antropica proposta sia compatibile con le condizioni per la tutela della salute, per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.
Ogni piano, programma, progetto, o richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere corredato, a cura del proponente, dal monitoraggio e dall’analisi dei fattori ambientali interessati e di quelli antropici, economici esistenti, specifici dell’area interessata dalla realizzazione e dagli impatti diretti e indiretti indotti (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: epidemiologia, cause di mortalità e malattia, qualità dell’aria, qualità delle acque, qualità del suolo, ecc.); sia applicato il “principio di concertazione” a tutti i procedimenti autorizzativi, provvedendo in primo luogo a garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.
A tal fine, nell’ambito dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, è richiesto all’autorità competente di indire inchieste pubbliche sul territorio e disporre la diffusione dell’informazione in forma pubblica, con affissione nella sede comunale, pubbliche affissioni nel comune di interesse ed in quelli interessati, pubblicazione su quotidiani e sul BUR regionale.
Ai fini dell’acquisizione di elementi utili alla formazione e all’acquisizione dei pareri istruttori dovranno tenersi tavoli di confronto tecnico-scientifico, a cui saranno ammessi tecnici ed esperti del Comune, dell’autorità competente, dei servizi coinvolti (ASL, ARPACAL, ecc.), degli enti locali interessati dagli impatti diretti ed indiretti, delle associazioni e dei comitati legalmente costituiti;
sia resa obbligatoria la valutazione di impatto sanitario nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, di Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di Autorizzazione alla produzione di energia ex art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, di piani o progetti che riguardano il territorio comunale. Ai fini dell’espressione delle determinazioni di competenza comunale è prescritto il conseguimento obbligatorio del parere dei competenti Uffici dell’ASL. L’analisi dell’impatto sanitario, dovrà fare riferimento ai dati di qualità delle diverse matrici ambientali ante operam, all’epidemiologia, alle cause di malattia, invalidità e morte nel territorio di interesse, e dovrà analizzare le conseguenze attese derivanti dall’aggiunta degli impatti indotti dall’opera o dal piano proposto (scenario post operam)
MEETUP M5S SAN FERDINANDO